Ai sensi dell’art. 15 del CCNL Scuola 2006/2009 il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per lutto, per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Spettano, in particolare, 3 giorni per evento, anche non continuativi.
Tale diritto riguarda anche il personale a tempo determinato (il riferimento questa volta è l’art. 19 del CCNL).
I permessi sono erogati a domanda, che il personale interessato deve al dirigente scolastico da parte del personale docente e ATA.
Il CCNL non dispone di un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni, anche non continuativi, concessi al dipendente per ogni evento relativo alla perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di un soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile, di affini di primo grado.
Tuttavia l’ARAN, con orientamento applicativo CIRS24, ritiene che l’utilizzo debba avvenire “non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi”.
Ad esempio, nel CCNL Istruzione e Ricerca 2018, per il Comparto Università, i giorni devono essere fruiti entro 7 giorni lavorativi dal decesso del congiunto. Anche il Contratto dei Dirigenti scolastici prevede che la fruizione debba venire entro 7 giorni lavorativi dall’evento.
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