A proposito di permessi per lutto, un docente ci chiede se usufruire del permesso per lutto possa essere cumulabile con altri permessi retribuiti. Vediamo di fare un po’ chiarezza.
Diciamo subito che il nuovo contratto scuola non ha modificato la normativa sui permessi del personale della scuola, e che quindi i permessi retribuiti restano inalterati e a disposizione del personale scolastico.
Come riporta il CCNL scuola 2016-2018, infatti, per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore.
Ne consegue che non essendoci le specifiche norme riguardanti i permessi retribuiti, restano in pieno vigore le norme previste dall’art.15 del CCNL scuola 2006/2009.
Pertanto, i permessi retribuiti per lutto, che appunto disciplinati a livello contrattuale dall’art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con altri permessi retribuiti previsti dai commi 1,2,e 3 del medesimo art. 15.
Quindi, il permesso per lutto è cumulabile con un altro qualsiasi retribuito, appartenente all’articolo 15 del CCNL.
Inoltre, nonostante il CCNL all’articolo 15 non stabilisca un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, questo dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo.
Tuttavia, ricorda anche l’Aran, nel caso in cui ciò non fosse possibile il dipendente potrà in ogni caso beneficiare di altri istituti normativi del contratto di lavoro, come ferie o permesso retribuito per particolari motivi personali e familiari.
I lavoratori della scuola hanno diritto a tre giorni di permesso per lutto in caso di perdita:
– del coniuge;
– di parenti di primo grado (genitori e figli)
– parenti di secondo grado (nonni, fratelli e nipoti)
– affini di primo grado (suoceri, nuore e generi)
– soggetto componente la famiglia anagrafica o di convivente stabile
Bisogna anche evidenziare che il diritto ai tre giorni si riferisce ad ogni singolo evento luttuoso che dovesse avvenire nel corso dell’anno scolastico.
Nella pratica ciò si traduce nel fatto che, se sfortunatamente il lavoratore dovesse subire più perdite nello stesso anno scolastico, ogni lutto varrà al dipendente 3 giorni di permesso. Tali giorni, possono essere fruiti anche in modo non continuativo.
Sul tema, ad esempio, l’ARAN ha affermato che: “l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.
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