Un recente orientamento applicativo dell’ARAN per il Comparto Funzioni Locali riguarda i permessi per motivi personali o familiari e altri permessi retribuiti, con riferimento all’art. 41 del CCNL siglato il 16/11/2022. Secondo la nuova formulazione del comma 1, “Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato.”
Da quanto sopra, si evince che non è più necessario che il dipendente espliciti la motivazione della sua richiesta di fruizione del permesso, mentre, risulta necessaria la motivazione dell’eventuale diniego alla fruizione che dovrà essere formalizzata da parte del responsabile della struttura secondo le modalità organizzative adottate dagli enti.
Questo orientamento, precisiamo subito, non è attualmente applicabile al Comparto Istruzione, essendo vigenti i CCNL 2006-2009 e CCNL 2018. In attesa di eventuali modifiche contenute nel prossimo CCNL per la parte giuridica, restano dunque in vigore i “vecchi” contratti.
Quindi, per il personale docente ed educativo, il riferimento resta l’art. 15 del CCNL 2006-2009, secondo il quale il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.
Per il personale ATA è invece necessario riferirsi all’art. 31 del CCNL 2018, ai sensi del quale il lavoratore ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Per tutto il personale della Scuola, dunque, è necessaria una motivazione da documentare anche tramite una dichiarazione sostitutiva.
In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico.
Questo è un chiarimento importante, che è stato fornito sempre dall’ARAN, questa volta con riferimento al Comparto istruzione, con orientamento applicativo CIR33:
I permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari debbono essere sempre motivati anche con autocertificazione o possono essere sufficienti le motivazioni verbali esposte al Dirigente Scolastico?
Dal disposto dell’art. 31, comma 1, del CCNL scuola del 19/04/2018 – secondo cui “il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione”, emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.
Pertanto, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.
In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.
Di contro è necessario non solo che lo stesso dipendente indichi quale sia la motivazione, ma che la documenti, eventualmente anche mediante autocertificazione. Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
Con riferimento al personale ATA, l’ARAN ha risposto alla seguente domanda:
La fruizione su base oraria dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari, prevista per il personale ATA, per le ore successive alla prima può essere fruita per frazione inferiore all’ora?
Questa la risposta:
Con l’espressione all’art. 31, comma 2, lett. b) “non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora” le parti hanno inteso introdurre una specifica disciplina per quanto riguarda le modalità applicative dei permessi, stabilendo che non è consentito l’utilizzo per “frazione di ora”, intendendo con tale locuzione che la fruizione degli stessi non può avvenire per un arco temporale inferiore ad una sola ora.
Il suddetto limite è circoscritto alla prima ora, per cui il dipendente non potrà fruire di tali permessi per 20 o anche per 50 minuti, mentre è possibile che il permesso sia utilizzato per frazioni superiori alla prima ora (un’ora e 15, un’ora e trenta, due ore e venti, ecc.).
Da ciò consegue che il dipendente dovrà richiedere il permesso almeno per un’ora e, nel caso in cui lo stesso si assenti per un arco temporale inferiore all’ora, l’incidenza sul monte ore annuo sarà sempre di un’ora.
Infatti, la clausola in esame è anche connessa all’esigenza di evitare una eccessiva frammentazione dei permessi, che potrebbe essere determinata, nella fase applicativa, da un utilizzo dell’istituto periodico o frequente, anche se temporalmente circoscritto nella durata.
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