Personale

Permessi retribuiti per motivi personali, devono essere documentati anche con autocertificazione

In una scuola di Trapani, come riferisce un nostro lettore docente di scuola secondaria, il dirigente scolastico, al momento della richiesta dei dipendenti di usufruire di permessi per motivi personali e familiari, chiede spiegazioni approfondite sul motivo per cui si sta chiedendo del permesso. Il nostro lettore ci chiede: tutto ciò è legittimo? Per rispondere, andiamo a leggere la normativa relativa ai permessi retribuiti per motivi personali e familiari.

Permessi per motivi personali documentati anche mediante autocertificazione

Prima di tutto, i permessi retribuiti per quanto riguarda i docenti, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, sono un diritto contrattuale e possono essere fruiti fino a un massimo di nove giorni ad anno scolastico. Tali disposizioni sono rimaste inalterate nel nuovo CCNL.

Nello specifico, “il dipendente, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Si evince chiaramente che il permesso per essere fruito deve contenere una motivazione, anche mediante autocertificazione.
Lo ribadisce anche l’ARAN, che tramite uno degli orientamenti riferisce proprio che il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso e che la disposizione contrattuale stabilisce altresì che la stessa deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.

Fornire una motivazione non vuol dire specificare al DS

Tuttavia, fornire la motivazione non vuol dire riferire al dirigente scolastico un dettagliato resoconto delle motivazioni che hanno portato i lavoratore a chiedere del permesso ed in ogni caso, i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.

Gli altri permessi retribuiti

Il docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

  • partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
  • Il diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
  • I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Fabrizio De Angelis

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