In una scuola di Trapani, come riferisce un nostro lettore docente di scuola secondaria, il dirigente scolastico, al momento della richiesta dei dipendenti di usufruire di permessi per motivi personali e familiari, chiede spiegazioni approfondite sul motivo per cui si sta chiedendo del permesso. Il nostro lettore ci chiede: tutto ciò è legittimo? Per rispondere, andiamo a leggere la normativa relativa ai permessi retribuiti per motivi personali e familiari.
Prima di tutto, i permessi retribuiti per quanto riguarda i docenti, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, sono un diritto contrattuale e possono essere fruiti fino a un massimo di nove giorni ad anno scolastico. Tali disposizioni sono rimaste inalterate nel nuovo CCNL.
Nello specifico, “il dipendente, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Si evince chiaramente che il permesso per essere fruito deve contenere una motivazione, anche mediante autocertificazione.
Lo ribadisce anche l’ARAN, che tramite uno degli orientamenti riferisce proprio che il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso e che la disposizione contrattuale stabilisce altresì che la stessa deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.
Tuttavia, fornire la motivazione non vuol dire riferire al dirigente scolastico un dettagliato resoconto delle motivazioni che hanno portato i lavoratore a chiedere del permesso ed in ogni caso, i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.
Il docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
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