L’art. 31 del CCNL 2018 prevede per il personale ATA il diritto a fruire, a domanda, di 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
I permessi orari retribuiti:
Con riferimento all’espressione riportata alla lettera b) “non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora”, l’ARAN ha chiarito che le parti hanno inteso introdurre una specifica disciplina per quanto riguarda le modalità applicative dei permessi, stabilendo che non è consentito l’utilizzo per “frazione di ora”, intendendo con tale locuzione che la fruizione degli stessi non può avvenire per un arco temporale inferiore ad una sola ora.
Il suddetto limite è circoscritto alla prima ora, per cui il dipendente non potrà fruire di tali permessi per 20 o anche per 50 minuti, mentre è possibile che il permesso sia utilizzato per frazioni superiori alla prima ora (un’ora e 15, un’ora e trenta, due ore e venti, ecc.).
Da ciò consegue che il dipendente dovrà richiedere il permesso almeno per un’ora e, nel caso in cui lo stesso si assenti per un arco temporale inferiore all’ora, l’incidenza sul monte ore annuo sarà sempre di un’ora.
Infatti, la clausola in esame è anche connessa all’esigenza di evitare una eccessiva frammentazione dei permessi, che potrebbe essere determinata, nella fase applicativa, da un utilizzo dell’istituto periodico o frequente, anche se temporalmente circoscritto nella durata.
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