Personale

Permessi per motivi personali o familiari, possibile la fruizione inferiore all’ora per gli ATA?

L’art. 31 del CCNL 2018 prevede per il personale ATA il diritto a fruire, a domanda, di 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

I permessi orari retribuiti:

  • a) non riducono le ferie;
  • b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
  • c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
  • d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
  • e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
  • f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Con riferimento all’espressione riportata alla lettera b) “non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora”, l’ARAN ha chiarito che le parti hanno inteso introdurre una specifica disciplina per quanto riguarda le modalità applicative dei permessi, stabilendo che non è consentito l’utilizzo per “frazione di ora”, intendendo con tale locuzione che la fruizione degli stessi non può avvenire per un arco temporale inferiore ad una sola ora.

Il suddetto limite è circoscritto alla prima ora, per cui il dipendente non potrà fruire di tali permessi per 20 o anche per 50 minuti, mentre è possibile che il permesso sia utilizzato per frazioni superiori alla prima ora (un’ora e 15, un’ora e trenta, due ore e venti, ecc.).

Da ciò consegue che il dipendente dovrà richiedere il permesso almeno per un’ora e, nel caso in cui lo stesso si assenti per un arco temporale inferiore all’ora, l’incidenza sul monte ore annuo sarà sempre di un’ora.

Infatti, la clausola in esame è anche connessa all’esigenza di evitare una eccessiva frammentazione dei permessi, che potrebbe essere determinata, nella fase applicativa, da un utilizzo dell’istituto periodico o frequente, anche se temporalmente circoscritto nella durata.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Concorso scuola, qual è la retribuzione dei commissari?

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Scuola oltre i confini” tenuta da Maria Sofia Di Carluccio dal titolo: “Concorso…

13/11/2024

Finlandia: studenti ottimi ma anche violenti e “maschilisti”

In Finlandia, un uomo su quattro sotto i 35 anni ritiene che le donne possono…

12/11/2024

Proroga di una supplenza breve su posto comune, la rinuncia comporta il non avere altri incarichi da quella specifica GI e posto sostegno

Una docente che ha una supplenza nella classe di concorso A041 fino al 23 novembre…

12/11/2024

Manovra 2025, Grimaldi (Avs): tagli alla scuola e tutti i settori tranne che agli armamenti, l’autonomia differenziata spaccherà l’Italia – INTERVISTA

“Gli insegnanti il personale ATA, gli studenti hanno ragione a protestare: la manovra di bilancio…

12/11/2024

Allerta meteo, scuole chiuse in Sicilia, ecco dove

Si parla ancora di allerta meteo in Sicilia, dopo le giornate di lunedì e martedì,…

12/11/2024