L’art. 33 del CCNL 2016/2018, esclusivamente per il personale ATA, ha introdotto la possibilità di usufruire, oltre alla categoria di permessi previsti per tutti i dipendenti scolastici, dei permessi fino a 18 ore annuali, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici da usufruire su base oraria o giornaliera.
L’assenza dal servizio per terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici è riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso” per il quale è previsto un contingente annuo di 18 ore nell’ambito del quale vanno anche computati i tempi di percorrenza da e verso la sede di lavoro, tempi che vanno esclusi qualora il permesso fosse richiesto su base giornaliera.
Secondo l’orientamento espresso dall’ARAN, in contrasto con quanto affermato dal secondo comma dell’art.33, le suddette assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, perché non sono caratterizzate da una patologia in atto o da incapacità lavorativa.
Il dipendente che necessita di usufruire dei suddetti permessi deve produrre una domanda di preavviso di almeno 3 giorni; nel caso in cui dovesse presentarsi un’urgenza o necessità, la domanda può essere presentata 24 ore prima della fruizione, fermo restante che la domanda va presentata prima dell’inizio dell’orario lavorativo del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero o orario. L’assenza va giustificata, anche in ordine all’orario, con una semplice attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, dove è stata svolta la visita o la prestazione.
Le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, sono da considerare assimilabili alla malattia e sottoposti al medesimo regime economico e giustificativo nei seguenti casi:
• nel caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti a una situazione d’incapacità lavorativa conseguente a una patologia in atto;
• nel caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie;
• nel caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, a un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa.
Nei suddetti casi le assenze non possono essere fruite a ore e non vanno sottratte dalla 18 ore annue previste dall’ART. 33 del CCNL 2016/2018.
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