Nella nostra rubrica “A domanda risponde”, curata dal prof Lucio Ficara, un docente ha posto il seguente quesito relativo ai permessi del personale scolastico precario:
Il collaboratore scolastico supplente breve che decide di donare il sangue, ha diritto alla giornata di permesso interamente retribuita?
Ecco la risposta dell’esperto:
“Il comma 7 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, specifica che il dipendente, quindi sia docente e sia Ata, ha diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. A tal proposito la legge n.584 del 13 luglio 1967 all’art.1 dispone che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155″.
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