I permessi retribuiti sono regolati ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, e rappresentano un diritto contrattuale e possono essere fruiti fino a un massimo di nove giorni ad anno scolastico.
Vi sono però alcune tipologie di permesso che generalmente rientrano nella tipologia “altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.
Quali sono gli altri permessi?
Il nuovo CCNL ricalca quindi quello 2006/2009, e pertanto viene confermata la vigenza di tutte le norme di leggi che prevedono casi di permesso retribuito diversi da quelli indicati nel corpo dell’articolo stesso. Stiamo parlando, ad esempio, dei permessi per donatori di sangue, per il diritto allo studio, per volontari nelle attività di protezione civile, per funzioni presso uffici elettorali, per l’ufficio di giudice popolare ed ogni altra norma di legge non espressamente citata.
Grave infermità del coniuge o convivente
Fra questa tipologia di permessi, è bene evidenziare quello relativo alla grave infermità del coniuge o del convivente o del familiare entro il secondo grado.
Infatti, l’art 4, L. 53/2000 stabilisce il diritto del lavoratore a usufruire di tre giorni retribuiti lavorativi all’anno, in caso di grave infermità del marito o moglie, del convivente, e di un familiare entro il secondo grado.
Inoltre, in questi casi, i dipendenti hanno diritto ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni con conservazione del posto e senza retribuzione.
L’Aran ricorda che i criteri che stabiliscono le condizioni richieste per la concessione del permesso retribuito e del congedo non retribuito sopracitati sono stati definiti con Decreto Interministeriale n. 278 del 21.7.2000 e dalla nota del Ministero del Lavoro del 25 novembre 2008.
Il dirigente non può opporsi
Alcuni Dirigenti scolastici, ci viene riferito, tentano di non concedere i giorni di permessi retribuiti che spettano al personale, adducendo come scusa l’abrogazione per legge di questo diritto.
In realtà, come sottolineato già in precedenza, non esiste alcuna legge che ha cancellato tale diritto.
Pertanto, sia che si tratti di questa ultima tipologia di permessi, che più in generale di tutti gli altri permessi retribuiti, la bussola deve essere sempre la normativa vigente (CCNL) e i chiarimenti dell’ARAN.