Una nostra lettrice ci chiede se è normativamente corretto che esistano casi in cui il dirigente scolastico concede, ai docenti con legge 104/92 personale e stato di gravità, o ai docenti che assistono i genitori in stato di gravità, una cattedra ridotta di 5 ore settimanali per tutto l’anno scolastico, piuttosto che il diritto di fruire di 3 giorni di permesso retribuito al mese. La domanda della nostra lettrice continua nel chiedere: “È quindi normale che se un docente usufruisce dei permessi ad ore della legge 104/92 con riduzione oraria della propria cattedra, possa accettare ore aggiuntive a pagamento in altra istituzione scolastica?“.
Come la nostra testata aveva scritto più volte, il rinnovo del CCNL scuola 2016-2018, all’art.32, ha introdotto i permessi orari retribuiti per la legge 104/92 per il personale Ata.
A livello contrattuale il permesso retribuito ad ore per la legge 104/92 vale esclusivamente per il personale Ata, mentre per il personale docente si è rimasti contrattualmente alla fruizione dei 3 giorni mensili su richiesta dell’interessato.
In diverse realtà scolastiche, come nel caso in specie rappresentato dalla nostra lettrice, i permessi retribuiti per i docenti che usufriscono dei benefici della legge 104/92 con lo stato di gravità del docente o di chi deve assistere, scatta un calcolo di ore settimanale di permessi retribuiti che comporta l’accettazione, da parte della scuola, di una riduzione oraria settimanale della cattedra. Ecco quindi situazioni di docenti con cattedre di 13 ore piuttosto che 18 o di 14 ore piuttosto che 18.
Leggendo la norma legislativa invece, c’è da dire che l’art. 33, comma 6 della legge 104/92, dispone che la persona disabile maggiorenne in situazione di gravità, può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 della medesima norma. È utile ricordare che il comma 2 si riferisce alle due ore di permesso giornaliero retribuito e il comma 3 alla fruizione dei 3 giorni mensili. Quindi si può concludere che il docente che si trova personalmente in sato di gravità, può fruire legislativamente, come anche avallato da un parere dell’ARAN, mentre chi assiste un figlio, un coniuge o un genitore in stato di gravità, dovrebbe fruire solamente dei 3 giorni e non del calcolo delle ore per riduzione oraria della propria cattedra.
Sta di fatto che è ormai diffusa la questione di una vera e propria concessione del permesso orario ai docenti che fruiscono dei permessi della legge 104/92, sia se lo stato di gravità sia personale o sia riferito al parente da assistere. Quindi in molte scuole sono concesse cattedre ridotte nell’orario settimanale per ragioni relative allo stato di gravità del docente o dell’assistito del docente.
Per quanto riguarda la seconda domanda che ci rivolge la nostra lettrice, cioè che una docente in stato di gravità, che si fa ridurre la cattedra a 13 ore settimanali, prenda ore aggiuntive a pagamento in altra istituzione scolastica, questa cosa potrebbe anche considerarsi come un vero e proprio danno erariale. C’è da sottolineare che la riduzione dell’orario cattedra da 18 ore settimnali a 13, viene operato per una esigenza di salute e per evitare un aggravio di lavoro. Tale riduzione tra l’altro ha un costo, perché sulle 5 ore lasciate per tutto l’anno, sarà chiamato un docente a pagamento e questo comporta quindi una spesa strutturale ben più pesante del trovare le sostituzioni per 3 giorni al mese di permesso retribuito. Quindi l’assunzione dello svolgimento di ore aggiuntive di lavoro, svolte durante il regolare orario di servizio ridotto per diritto della legge 104/92 e la loro retribuzione, potrebbero legittimamente fare pensare ad un classico danno erariale.
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