I dipendenti del comparto scuola hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche se non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore (convivente, ecc..) ai sensi dell’art art. 4 comma 1, Legge n. 53/2000.
Le modalità di fruizione sono stare regolamentate dal Decreto Ministeriale – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di grave infermità è possibile concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
I permessi di cui sopra sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone disabili dall’articolo 33 della l. 104/92.
Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
In caso di diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni l’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. Per usufruire di questa agevolazione non è sufficiente l’indicazione della patologia, ma è necessario documentare specificamente la grave infermità.
Con nota n. 25/I/00167154 del 25 novembre 2008, il Ministero del Lavoro fornisce nuove indicazioni circa il concetto di grave infermità ex art. 4 comma 1, Legge n. 53/2000.
Per la certificazione di grave infermità non è più necessario fornire all’Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale dell’Azienda U.S.L. come previsto dal Ministero con risposta ad interpello n. 16/2008
La nota n. 25/I/00167154 del 25/11/2008 rinvia al Decreto Ministeriale n. 278/2000 che definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e individua le relative patologie.
Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, n. 1-4) per il Ministero possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all’art. 1 del medesimo Decreto.
Si richiamano di seguito le patologie indicate nel D.M. 278/2000:
Circa le modalità di fruizione il Ministero conferma che l’art. 3 del Decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza.
Occorre quindi il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.
Così come peraltro l’ INPS con la circolare n. 32 del 3/03/2006 ha stabilito che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.
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