Il punto che riguarda i permessi retribuiti dei docenti con contratto a tempo indeterminato è molto dibattuto. Toccherebbero nove giorni, ma molti Dirigenti scolastici, soprattutto dopo la nota ARAN n. 2664 del 4 aprile 2019, sostengono che spettano solo tre giorni.
La normativa di riferimento, per quanto riguarda i permessi retribuiti, è il Contratto collettivo nazionale della scuola. A tal riguardo l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, dispone per i docenti di ruolo il diritto a fruire tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, inoltre estende questo diritto, per gli stessi motivi, alla fruizione di sei giorni di ferie.
Nella norma è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
È utile leggere con attenzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, in cui si chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei tre giorni come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove.
A tal riguardo c’è una nota ARAN che conferma quanto suddetto. Stiamo parlando della nota prot. n. 17637 del 18/12/2014 dell’ARAN in cui è scritto, con assoluta chiarezza, che se i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.
Poi c’è stata un’altra nota ARAN, quella che riporta il numero 2664 del 4 aprile 2019, che contraddice la precedente e indica un’interpretazione restrittiva dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, che regola i permessi per motivi personali. Tale nota riduce l’effettiva fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali e familiari a soli 3 giorni.
I sindacati firmatari del CCNL scuola 2016-2018 hanno chiesto all’ARAN una rettifica immediata della nota n. 2664 del 4 aprile 2019, anche perché, affermano i sindacati, il comma 54 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012 non fa mutare la possibilità di fruizione dei 6 giorni di ferie durante i periodi lavorativi. La suddetta legge interviene esclusivamente e tassativamente sulla questione della monetizzazione delle ferie, non interviene sul tema contrattuale dei permessi retribuiti fruibili dai docenti a tempo indeterminato.
Per cui la normativa sulla fruizione dei permessi retribuiti per motivi familiari e personali è sospesa tra il parere dei sindacati, che ne rivendicano la totale applicazione della normativa contrattuale e la tesi dell’ARAN, che nell’ultima nota tende a limitarne l’efficacia ai soli tre giorni per anno scolastico. Con l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 si attende un chiarimento definitivo sulla questione intricata dei permessi retribuiti previsti all’art.15, comma2, del CCNL scuola 2006/2009.
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