Ci sono ancora casi di dirigenti scolastici che non concedono ai docenti il permesso retribuito per motivi personali o il permesso per la formazione.
Bisogna sapere che non si tratta di permessi che devono essere concessi a discrezionalità del dirigente scolastico, ma sono diritti contrattuali che spettano ai docenti. Il dirigente scolastico deve soltanto valutare la correttezza burocratica della richiesta e di conseguenza dare il suo relativo assenso.
Infatti ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola, il dipendente ha diritto di fruire, a domanda, nell’anno scolastico, di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Inoltre per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 14, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
I giorni suddetti, se regolarmente chiesti con domanda scritta e firmata e con relativa certificazione o anche con semplice autocertificazione, devono essere obbligatoriamente “concessi”.
I docenti hanno anche diritto alla fruizione di cinque giorni, per ogni anno scolastico, per la formazione e l’aggiornamento. Anche in questo caso il dirigente scolastico non ha il potere di negare, fatti salvi giustificati motivi oggettivi, tali permessi. Infatti è utile ricordare che ai sensi dell’art. 64 c. 5 del Ccnl Scuola 2006/2009, i docenti possono chiedere di partecipare, con diritto alla sostituzione fino a cinque giorni nell’arco dell’anno scolastico, a corsi di aggiornamento promossi da soggetti qualificati per la formazione ai sensi dell’art. 67 Ccnl 06/09. Il docente ha l’obbligo di indicare nella richiesta di partecipazione, dove si terrà il corso di formazione, quale è il titolo dello stesso e la sua durata in termine di ore o giorni. Infine nella stessa richiesta il docente si impegna a produrre, una volta rientrato a scuola, la necessaria attestazione di partecipazione.
Infine è consigliabile, visto il comportamento ostativo, o addirittura antisindacale di alcuni dirigenti scolastici, di scrivere in calce alla domanda di permesso per motivo personale o per la formazione, la seguente frase: “In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. n. 15/2005”.
{loadposition eb-ds-comunicatore}
{loadposition facebook}
Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a…
Se il patriarcato non c’entra, ma c’entra il fenomeno degli stranieri che stanno arrivando in…
Un nostro affezionato lettore, docente in un Istituto Comprensivo in cui vige la settimana corta,…
Ancora censure nelle scuole degli Stati Uniti : in Florida sono tantissimi i libri che…
Ormai manca poco all'attesissima pubblicazione del prossimo bando del concorso docenti 2024. Come ha già…
Nella puntata del daytime di oggi, 19 novembre, del talent show Amici, in onda su…