Personale

Permessi retribuiti e per la formazione, sono un diritto per intera giornata

È utile sapere che i permessi per formazione, così come quello per motivi familiari o personali, vale per tutta l’intera giornata. Il Dirigente scolastico non può contestare al docente l’assenza ai consigli di classe pomeridiani, se il docente è in permesso per la formazione, e questa si conclude in tarda mattinata.

Permessi per la formazione dei docenti

L’art.64 del CCNL scuola 2006/2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola del 19 aprile 2018, dispone la fruizione del diritto alla formazione del personale scolastico.

Il comma 5 del suddetto art.64 specifica che gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tali iniziative di formazione, e con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare anche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad attività musicali ed artistiche.

Appare chiaro e inequivocabile, riconfermato anche dal nuovo contratto collettivo di lavoro della scuola, che i giorni di permesso per la formazione dei docenti sono un diritto che sfuggono al potere discrezionale del Dirigente scolastico che non può in alcun modo negarli, appare altresì chiaro che il permesso non è un permesso orario, ma si tratta dell’intera giornata.

Quindi se un docente fosse impegnato soltanto la mattina a seguire un corso di formazione che termina alle ore 13 o alle 14, il permesso resterebbe valido anche per l’intero pomeriggio e il docente sarebbe assente giustificato in caso di impegni collegiali.

Permessi retribuiti docenti per motivi familiari o personali

Come disposto dall’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, il docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

  • partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
  • il diritto, a domanda, nell’anno scolastico, di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
  • Il diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
  • I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

Tutti questi permessi sono giornalieri e consentono al docente di non dovere essere presente il pomeriggio agli incontri collegiali. Cosa diversa è per i permessi brevi che valgono solo per le ore concesse e poi pretendono, nel caso ci siano impegni di servizio, il rientro a scuola del docente.

Lucio Ficara

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