È utile sapere che i permessi per formazione, così come quello per motivi familiari o personali, vale per tutta l’intera giornata. Il Dirigente scolastico non può contestare al docente l’assenza ai consigli di classe pomeridiani, se il docente è in permesso per la formazione, e questa si conclude in tarda mattinata.
L’art.64 del CCNL scuola 2006/2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola del 19 aprile 2018, dispone la fruizione del diritto alla formazione del personale scolastico.
Il comma 5 del suddetto art.64 specifica che gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tali iniziative di formazione, e con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare anche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad attività musicali ed artistiche.
Appare chiaro e inequivocabile, riconfermato anche dal nuovo contratto collettivo di lavoro della scuola, che i giorni di permesso per la formazione dei docenti sono un diritto che sfuggono al potere discrezionale del Dirigente scolastico che non può in alcun modo negarli, appare altresì chiaro che il permesso non è un permesso orario, ma si tratta dell’intera giornata.
Quindi se un docente fosse impegnato soltanto la mattina a seguire un corso di formazione che termina alle ore 13 o alle 14, il permesso resterebbe valido anche per l’intero pomeriggio e il docente sarebbe assente giustificato in caso di impegni collegiali.
Come disposto dall’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, il docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
Tutti questi permessi sono giornalieri e consentono al docente di non dovere essere presente il pomeriggio agli incontri collegiali. Cosa diversa è per i permessi brevi che valgono solo per le ore concesse e poi pretendono, nel caso ci siano impegni di servizio, il rientro a scuola del docente.
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