Dopo un nostro articolo sui permessi retribuiti concessi pioggia a molti docenti, ai sensi dell’art.15, comma2, del CCNL scuola, nel ponte del 26 e 27 aprile 2019, si è aperta una discussione sulla modalità di richiesta di questa tipologia di permessi.
Come abbiamo sempre sostenuto, i permessi retribuiti ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, a rigore di norma contrattuale 3 giorni per tutto il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato e, solo per il personale docente, è possibile richiedere i 6 giorni di ferie previsti ai sensi dell’art.13, comma 9, del CCNL 2006/2009, da fruire per gli stessi motivi e con le stesse modalità dei 3 giorni suddetti, prescindendo dalle condizioni previste all’art.13, comma 9.
La nota ARAN n.2664 del 4 aprile 2019 della Direzione Contrattazione Unità Operativa Settori Conoscenza, sta mettendo in discussione l’istituto contrattuale dei 6 giorni di permessi retribuiti per ragioni puramente economiche. A questa nota hanno risposto tutti i sindacati firmatari del contratto 2016-2018 con una lettera, dove è richiesta all’ARAN un’immediata rettifica.
I sindacati manifestano all’ARAN il più totale dissenso di merito e di metodo. Per quanto riguarda il metodo viene sottolineato che in relazione a questioni interpretative del Contratto nazionale di lavoro, l’ARAN non avrebbe dovuto esprimersi unilateralmente, e addirittura, nell’incertezza di una giusta risposta suggerire di interpellare il Miur, in qualità di garante della applicazione delle Leggi, ma avrebbe dovuto, trattandosi di materia puramente contrattuale, coinvolgere le OO.SS firmatarie del Contratto, in qualità di unici soggetti prioritariamente e direttamente garanti della applicazione dei Contratti Collettivi.
Nel merito i sindacati hanno chiarito che la Legge 228/2012 al comma 54, disapplica solo l’articolo 13, comma 9 del CCNL scuola, sostituendone il contenuto ma, non ha affatto interferito con e l’articolo 15, comma 2 che risulta tuttora vigente.
C’è l’idea sbagliata che si possano richiedere i 3 giorni di permesso retribuito, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola, senza documentare bene la motivazione della stessa richiesta. C’è chi pensa che il docente possa chiedere questi giorni per oziare, per coltivare un hobby o per fare un viaggio di piacere.
Sull’argomento abbiamo sentito Umberto Sola del sindacato autonomo SAB che spiega che l’autocertificazione per motivare la richiesta dei permessi retribuiti può essere presentata in sostituzione di un documento ufficiale.
Nessuna autocertificazione potrà considerarsi tale se non va a sostituire un documento che potrebbe essere emesso dalla pubblica amministrazione.
Solo un’autocertificazione correttamente formulata potrà configurarsi diritto contrattuale, il dirigente scolastico dovrà soltanto valutare la correttezza burocratica della richiesta e di conseguenza dare il suo relativo assenso.
In buona sostanza il permesso retribuito è regolare se la richiesta è accompagnata, conclude il sindacalista del SAB da regolare documentazione anche con autocertificazione, questo significa che il docente deve dichiarare sotto la sua responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione non rispondente al vero, consapevole altresì che l’amministrazione scolastica, ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, potrà disporre gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese.
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