La norma è chiara e il diritto della fruizione dei giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari da parte del docente, non può essere messo in discussione da parte del Dirigente scolastico.
La normativa di riferimento, per quanto riguarda i permessi retribuiti, è il Contratto collettivo nazionale della scuola. A tal riguardo l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, dispone per i docenti di ruolo il diritto a fruire tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, inoltre estende questo diritto, per gli stessi motivi, alla fruizione di sei giorni di ferie.
Nella norma è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
È utile leggere con attenzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, in cui si chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei tre giorni come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove.
Il Giudice del lavoro della sezione di Sciacca, nel 2013, ha annullato un procedimento disciplinare di una Dirigente scolastica che aveva ritenuto insufficienti le motivazioni di una docente che fruiva di tre giorni di permesso retribuiti. La docente aveva scritto che richiedeva i giorni per accompagnare il coniuge a delle visite specialistiche, per il Tribunale di Sciacca la docente aveva agito nel rispetto delle norme, quindi ha annullato il provvedimento della Dirigente scolastica ed ha ritenuto più che sufficienti le motivazioni addotte dall’insegnante, condannando, per altro, l’amministrazione al recupero delle somme decurtate e al pagamento delle spese in giudizio.
Bisogna sapere che il Dirigente scolastico non può pretendere, al fine di concedere i giorni di permesso retribuiti, particolari approfondimenti per verificare con indagini di controllo la presenza del docente in un tale luogo e nel tale giorno. A tal proposito il Dirigente scolastico ha invece l’obbligo di verificare la correttezza burocratica della richiesta e, dopo il riscontro della regolarità dell’istanza, deve immediatamente dare il via libera alla fruizione del permesso.
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