I permessi retribuiti per i docenti a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.15. comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, non sono soggetti a indagini di controllo da parte del dirigente scolastico che si dovrebbe limitare solo ad un controllo “formale” della documentazione.
In un Liceo Scientifico dell’Abruzzo, una Dirigente scolastica, in data 27 novembre 2019 pubblica una circolare in cui chiede, al fine di potere regolarmente fruire dei 3+6 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, una autocertificazione o certificazione “circostanziata” in modo da potere consentire all’Amministrazione verifiche e controlli di veridicità.
In uno passaggio della circolare è scritto: “I permessi retribuiti – per motivi personali/famiglia, studio, etc. – vanno usufruiti a domanda da indirizzare alla scrivente. I suddetti permessi devono essere documentati, subito dopo la loro fruizione, anche mediante autocertificazione, come previsto dal CCNL vigente (art. 15, c. 2 CCNL 2006-09), in maniera circostanziata, indicando tutti gli elementi utili atti a consentire eventuale verifica e controllo da parte dell’Amministrazione. In merito, pertanto, sarà richiesto di completare la documentazione, laddove risultasse incompleta, entro termini perentori, oltre i quali – in caso di persistenza di documentazione incompleta – si considererà l’assenza come ingiustificata, con le conseguenze del caso”.
Tale passaggio della circolare, alla luce di alcune sentenze dei Tribunali del lavoro,risulta illegittima e andrebbe anche a toccare la sfera del diritto alla privacy del docente.
È sempre utile sottolineare che il docente, nella fase della documentazione da esibire, anche mediante autocertificazione, per un permesso retribuito per motivi personali o familiari (ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009) è chiamato a dichiarare il vero, ma anche a tutelare la sua privacy.
La normativa di riferimento dei permessi retribuiti del personale scolastico è l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018.
Nella norma è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
La norma serve al docente in caso di bisogno e non è soggetta a concessione del Dirigente scolastico, che ha solo il compito di controllare la correttezza della documentazione e dell’autocertificazione che sia conforme a un motivo familiare o personale. Si rammenta che l’autocertificazione è un atto di responsabilità del docente che non deve dichiarare il falso, ma deve autocertificare il motivo della richiesta di permesso retribuito.
La FLC CGIL di Agrigento nel 2013, a seguito della contestazione di addebito e della relativa decurtazione dello stipendio (tre giorni), è stata costretta ad adire alle vie legali, con l’Avvocatessa Daniela Nicastro, per tutelare gli interessi legittimi della propria iscritta.
Nei fatti la docente aveva richiesto tre giorni di permesso retribuito, giustificandoli con autocertificazione (come previsto dal CCNL art. 15) e addirittura dichiarandone le giuste motivazioni (accompagnare il proprio coniuge per accertamenti specialistici). Il Dirigente Scolastico ha ritenuto insufficienti le motivazioni e con proprio provvedimento imputava alla docente la decurtazione delle giornate comunicandolo all’ufficio pagatore che ha provveduto alla decurtazione salariale.
Il Giudice del lavoro della sezione di Sciacca ha ritenuto più che sufficienti le motivazioni addotte dall’insegnante condannando l’amministrazione al recupero delle somme decurtate e al pagamento delle spese in giudizio.
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