I permessi retribuiti per sostenere gli esami e seguire le lezioni universitarie sono un diritto di tutti i docenti.
Come riporta Italia Oggi, “si tratta delle cosiddette 150 ore che vengono attribuite a seguito di una procedura di accertamento che viene istruita dall’ufficio scolastico, previa presentazione di una domanda da parte degli interessati, da inoltrare per il tramite del dirigente scolastico della scuola di servizio entro il 15 novembre di ogni anno.”
E’ l’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 395/88 che regola la questione e viene attuato per mezzo di un contratto regionale tra l’ufficio scolastico regionale e i rappresentanti territori delle organizzazioni sindacali rappresentative. Quindi, in realtà, le condizioni variano da regione a regione e quindi, alcuni contratti prevedono la fruizione anche ai docenti fuori corso o per la preparazione agli esami universitari, altri invece sono più rigidi e prevedono la sola fruizione dei permessi per gli esami o al massimo per le lezioni, escludendo di fatto quelle che sono le altre attività complementari di un percorso di studio (corsi di laurea, Tfa, ecc..).
Di recente, come riporta ancora Italia Oggi, “la sezione lavoro della Corte di Cassazione (si veda la sentenza 10 luglio 2013, n. 17128), interpretando una clausola del contratto collettivo degli enti locali, ha stabilito che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria)”.
Il riferimento, comunque, resta sempre il regolamento del testo negoziale di ogni singola regione. Invece, restano immutati gli 8 giorni l’anno di permessi retribuiti, per sostenere gli esami, ed eventualmente per coprire i giorni di viaggio, come previsto dal comma 1 dell’articolo 15 del vigente contratto di lavoro della scuola.
Per le altre attività complementari, invece, lo studente – lavoratore potrà utilizzare i cosiddetti permessi per motivi personali previsti dal comma 2, dell’art. 15 del contratto.
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