La sentenza della Corte di Cassazione n. 12991 del maggio 2024 ha certamente aperto un serrato dibattito tra chi pensa che il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti per motivi familiari e personali dei docenti è soggetto alla discrezionalità del dirigente scolastico e chi, invece, come l’Associazione Nazionale Docenti sostiene che non esista nessuna sindacabilità da parte del dirigente. Proprio l’Associazione Nazionale Docenti, presieduta dal prof. Pio Giovanni Sangiovanni, ha pubblicato un preciso comunicato stampa sul diritto alla fruizione dei 9 giorni (3+6). Interessanti anche altri comunicati sindacali sul tema, come quelli della Flc Cgil e della Cisl Scuola.
L’Associazione Nazionale Docenti nel suo comunicato stampa risponde ai toni, definiti trionfalistici, di una nota diramata dall’ANP. Con tale nota scritta a corredo dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12991 del 13/5/2024, dall’altisonante titolo “La svolta”, si comunica che, grazie a tale pronuncia, d’ora in poi i dirigenti potranno liberamente negare ai docenti la concessione dei permessi retribuiti ex art. 15 co 2 CCNL (giorni 3+6) sia pure motivati con autocertificazione, per una riconosciuta discrezionalità nella valutazione delle motivazioni indicate.
L’inciso dell’ordinanza richiamato è il seguente: “… Il diritto a tre giorni di permesso retribuito, riconosciuto al dipendente nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze”.
Va sottolineato, a riguardo, specifica il comunicato AND, che si tratta di una pronuncia giudiziale la quale non è vincolante, se non per le parti in causa, e che comunque non pare si ponga in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale, di merito e di legittimità, consolidato negli anni ed uniforme, favorevole alla concessione dei permessi in questione sulla base di autocertificazione, non sindacabile nel merito dal dirigente.
Pertanto, ad oggi, è ancora da ritenere che i dirigenti scolastici:
a) NON possono chiedere, a corredo della richiesta di permesso, alcuna documentazione diversa dall’autocertificazione;
b) NON possono valutare nel merito la fondatezza o meno delle motivazioni rappresentate dal dipendente, ma solo verificare la sussistenza di ragioni organizzative od operative che possano impedire la concessione del permesso stesso (si veda sul punto parere ARAN);
c) NON possono negare i permessi adducendo, astrattamente, ragioni organizzative, ma devono motivare il diniego, idoneamente e per iscritto.
L’Associazione Nazionale Docenti invitano i docenti che dovessero subire richieste vessatorie ed in qualche modo lesive del sacrosanto diritto di godere dei giorni di permesso retribuito contrattualmente garantito, a farne segnalazione, in modo da poter costituire un osservatorio degli illeciti per promuovere ogni iniziativa necessaria ad arginare abusi e prevaricazioni.
Il sindacato della FLC CGIL, guidato dalla Segretaria Generale Nazionale Giovanna Fracassi, interviene precisando che i motivi addotti dal lavoratore per comunicare il diritto alla fruizione di uno o più giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari non sono oggetto di valutazione discrezionale da parte del dirigente scolastico. La FLC specifica che il diritto dei su citati permessi è stato sancito fin dal 2007 con la stipula del CCNL 2006-2009 il cui art. 15 co. 2 afferma che “il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”.
Tale diritto è stato recentemente esteso anche al personale a tempo determinato con il CCNL 2019-2021 (art. 35 comma 12).
Per fruire di questi permessi è sufficiente fornire una motivazione, personale o familiare, che rappresenta il presupposto giustificativo del permesso e che può essere documentata anche mediante autocertificazione da parte dell’interessato.
L’autorizzazione di questi permessi non è soggetta ad alcuna valutazione o discrezionalità da parte del dirigente scolastico che non può entrare nel merito delle motivazioni addotte dal lavoratore.
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