Dopo la modifica dell’atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL scuola, riprende la trattavia sulla parte giuridica e il perfezionamento dei quella economica. Il Segretario Generale Nazionale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, riprende la trattativa per l’accordo CCNL scuola 2019-2021 proponendo l’estensione dei permessi retribuiti per motivi personali e familiari anche ai docenti e personale Ata precario. La categoria della Cgil ha già fatto una stima delle risorse necessarie e ritiene questo obiettivo tra i più importanti nell’ambito della trattativa sul rinnovo del CCNL che è in corso all’Aran.
C’è da specificare che la normativa di riferimento per quanto riguarda i permessi retribuiti è scritta nel Contratto collettivo nazionale della scuola. A tal riguardo l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-208, dispone, solo per i docenti di ruolo, il diritto a fruire tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, inoltre estende questo diritto, per gli stessi motivi, alla fruizione di sei giorni di ferie.
Nella norma è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
È utile leggere con attenzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, in cui si chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei tre giorni come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove.
I docenti precari non hanno lo stesso diritto dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, ma fruiscono di 6 giorni di permessi per motivi familiari e personali non retribuiti. Per essere precisi, ai sensi dell’art.19, comma 7, del CCNL scuola 2006/2009, al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello incaricato annualmente all’insegnamento della Religione Cattolica, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.
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