Personale

Permessi retribuiti per motivi personali, illegittimo il rifiuto del DS

Da Avellino arriva una sentenza in merito ai permessi retribuiti per motivi personali che ha coinvolto un dirigente scolastico ed un dipendente di un liceo.
Il dirigente ha opposto un diniego alla richiesta di permesso del dipendente art. 15 co 2 CCNL Scuola per ragioni organizzative non motivate.
Il dipendente ha anche fornito una certificazione medica dello stato di salute del figlio, motivo per cui il lavoratore ha chiesto il permesso, dimostrando pertanto l’impossibilità di recarsi al lavoro in quei giorni. Tuttavia il dirigente scolastico ha avviato procedimento disciplinare che si è concluso con una sanzione.

E’ la Flc Cgil Campania ad aver seguito la vicenda, con la segretaria provinciale Erika Picariello che precisa come la sentenza “riconosce il pieno diritto del dipendente ad usufruirne e condanna l’amministrazione che ha opposto diniego e avviato procedimento disciplinare e sanzione a ritirare la medesima”.
Infatti il Giudice del Lavoro di Avellino con sentenza n.688/2018 del 6.11.2018, condanna il ds a ritirare la sanzione.

Il rifiuto del DS deve essere sempre in forma scritta

Ricordiamo, come scritto in precedenza, che se non è espressamente richiesta nella domanda di permesso del docente una risposta motivata di diniego del Dirigente scolastico, oppure se non è specificato nel Contratto di Istituto che una mancata risposta di diniego equivale ad una forma di silenzio assenso, il dipendente deve, prima di assentarsi da scuola, informarsi sulla concessione del permesso da parte del DS.
Pertanto, è consigliabile che il docente, nella domanda di fruizione del permesso, scriva che si richiede una risposta scritta del Dirigente scolastico, dove si motivi un eventuale diniego del permesso, altrimenti si intende concesso per silenzio assenso.

Permessi retribuiti

I permessi retribuiti per quanto riguarda i docenti, ricordiamo, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, sono un diritto contrattuale e possono essere fruiti fino a un massimo di nove giorni ad anno scolastico.

Nello specifico, “il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Il docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

  • partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
  • il diritto, a domanda, nell’anno scolastico, di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
  • Il diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
  • I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

 

 

 

Fabrizio De Angelis

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