Da Avellino arriva una sentenza in merito ai permessi retribuiti per motivi personali che ha coinvolto un dirigente scolastico ed un dipendente di un liceo.
Il dirigente ha opposto un diniego alla richiesta di permesso del dipendente art. 15 co 2 CCNL Scuola per ragioni organizzative non motivate.
Il dipendente ha anche fornito una certificazione medica dello stato di salute del figlio, motivo per cui il lavoratore ha chiesto il permesso, dimostrando pertanto l’impossibilità di recarsi al lavoro in quei giorni. Tuttavia il dirigente scolastico ha avviato procedimento disciplinare che si è concluso con una sanzione.
E’ la Flc Cgil Campania ad aver seguito la vicenda, con la segretaria provinciale Erika Picariello che precisa come la sentenza “riconosce il pieno diritto del dipendente ad usufruirne e condanna l’amministrazione che ha opposto diniego e avviato procedimento disciplinare e sanzione a ritirare la medesima”.
Infatti il Giudice del Lavoro di Avellino con sentenza n.688/2018 del 6.11.2018, condanna il ds a ritirare la sanzione.
Ricordiamo, come scritto in precedenza, che se non è espressamente richiesta nella domanda di permesso del docente una risposta motivata di diniego del Dirigente scolastico, oppure se non è specificato nel Contratto di Istituto che una mancata risposta di diniego equivale ad una forma di silenzio assenso, il dipendente deve, prima di assentarsi da scuola, informarsi sulla concessione del permesso da parte del DS.
Pertanto, è consigliabile che il docente, nella domanda di fruizione del permesso, scriva che si richiede una risposta scritta del Dirigente scolastico, dove si motivi un eventuale diniego del permesso, altrimenti si intende concesso per silenzio assenso.
I permessi retribuiti per quanto riguarda i docenti, ricordiamo, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, sono un diritto contrattuale e possono essere fruiti fino a un massimo di nove giorni ad anno scolastico.
Nello specifico, “il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Il docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
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