Per quanto riguarda i permessi retribuiti per motivi personali o familiari dei docenti, resta ancora efficace, a tutti gli effetti, l’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009, per i docenti con contratto a tempo indeterminato, mentre con l’entrata in vigore del CCNL scuola 2019/2021, ai sensi dell’art. 35, comma 12, anche i docenti assunti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, hanno diritto a fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali.
Una delle novità del CCNL scuola 2019/2021 è certamente quella introdotta ai sensi dell’art. 35, comma 12. In tale norma è specificato che “Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5 (docenti incaricati annualmente per l’insegnamento della religione cattolica), ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
Quindi i docenti precari che verranno incaricati da GaE e GPS e anche i supplenti da GI ma con contratto fino al 31 agosto o 30 giugno, potranno fruire fino a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
La normativa di riferimento per quanto riguarda i permessi retribuiti è scritta nel Contratto collettivo nazionale della scuola. A tal riguardo l’art. 15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art. 1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018 e confermato anche dopo la definizione del CCNL scuola 2019-2021 in data 18 gennaio 2024, dispone, solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato, il diritto a fruire tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, inoltre estende questo diritto, per gli stessi motivi, alla fruizione di sei giorni di ferie. Mentre, come abbiamo già specificato, per i docenti con contratto a tempo determinato i giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari sono solamente tre.
Nella norma dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2007 è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
È utile leggere con attenzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, in cui si chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei tre giorni come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove.
Sul diritto a fruire fino a 9 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari da parte dei docenti di ruolo, c’è un’ampia giurisprudenza che va in un’unica direzione: I giorni spettanti sono 3+6 e non solo 3 come si evince da sentenze favorevole ai docenti.
Tra le sentenze più recenti c’è quella della Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 286/2023, ha confermato il principio secondo il quale con riferimento ai permessi retribuiti ex art. 15, comma 2, secondo periodo, del CCNL scuola 2006/2009, per cui si possono commutare i 6 giorni di ferie previsti ai sensi dell’art. 13, comma 9, del medesimo contratto, “come permessi retribuiti per motivi familiari o personali, non solo devono essere attribuiti a domanda, e quindi sono sottratti alle valutazioni di concessione del dirigente scolastico, ma il personale richiedente non ha neanche l’obbligo di trovare colleghi disponibili alla sostituzione. In buona sostanza la Corte di Appello di Caltanissetta sentenzia che i 6 giorni di ferie possono essere commutati come permessi retribuiti per motivi familiari o personali e quindi fruiti al pari dei 3 giorni del primo periodo dell’art. 15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009.
Il godimento del diritto dei 6 giorni di ferie, previsti dal comma 9 art. 13 del CCNL scuola, ma fruiti ai sensi dell’art.15, comma 2, del medesimo contratto, trova riscontro in due sentenze del 2019 dei tribunali di Velletri e Ferrara.
Il Tribunale di Velletri, con Sentenza n. 378/2019 pubblicata il 5/3/2019, a seguito di un ricorso promosso dalla UIL Scuola, riconosce ad un docente il diritto a fruire, al posto dei sei giorni di ferie, ai sensi dell’art. 13, comma 9 del CCNL scuola, di sei giorni di permesso retribuito per motivi familiari e personali senza la necessità che vi sia un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico.
Il Tribunale di Cuneo con la sentenza n. 15 del 28 gennaio 2020, avvalora quanto più volte sostenuto dalla nostra rivista, ovvero che la legge di bilancio 2013 all’art. 1 comma 54 si riferisce solamente alle ferie fruibili con l’art. 13 del CCNL e in nessun modo abroga l’art. 15, comma 2 e il suo ultimo periodo. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni e non solo tre come credono alcuni Ds.
Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 54 del 2019, pubblicata il 2 aprile 2019, ha chiarito che l’articolo 15 del CCNL prevede il diritto del dipendente ad utilizzare sino a 6 giorni delle proprie ferie per motivi familiari o personali trasformandole in un’altra tipologia di assenza, cioè nel permesso retribuito per motivi personali e familiari.
La sentenza del Tribunale di Fermo n. 53 del 26 maggio 2020 ha stabilito che: “Dal tenore letterale della norma (art. 15 c. 2 CCNL Scuola) si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore non subordinato a valutazioni del Dirigente scolastico e fruibili per effetto della mera presentazione della relativa domanda”.
Il Tribunale di Milano ha cancellato, con sentenza n. 2272 dell’ottobre 2019, una sanzione disciplinare inflitta da un dirigente scolastico ad un docente che si era assentato da scuola dopo avere comunicato alla scuola la fruizione di alcuni giorni di permesso retribuito per motivi personali.
Sulla base della disciplina contrattuale, specifica la sentenza di Milano, se il personale docente chiede di poter fruire di sei giorni non come ferie ma come permessi retribuiti per “motivi personali e familiari”, tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.
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