Una docente di ruolo ci chiede se è legittimo che la sua Dirigente Scolastica respinga la richiesta di 6 giorni di permessi retribuiti per gravissimi motivi familiari anche certificabili.
NORMATIVA SUI PERMESSI RETRIBUITI PER IL PERSONALE DOCENTE
Ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Bisogna fare attenzione che l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire i sei giorni di ferie, anziché come semplici ferie, come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove.
Questo significa che se un docente di ruolo ha già fruito dei tre giorni di permesso retribuito, potrebbe decidere di rinunciare a 6 giorni di ferie, fruendoli invece con le stesse modalità dell’art. 15 comma 2, senza quindi dovere sottostare alla discrezionale concessione da parte del dirigente scolastico, che sarebbe invece subordinata, ai sensi dell’art.13 comma 9, alla possibilità di avere personale in servizio disponibile, senza oneri aggiuntivi di spesa, a sostituire il docente che fruisce delle ferie. In buona sostanza il Ds non può vietare la fruizione dei 9 giorni di permesso retribuito ai sensi dell’art.15 comma 2, mentre può non concedere i 6 giorni di ferie richieste ai sensi dell’art.13 comma 9.
NOTA ARAN RIGURADO I PERMESSI RETRIBUITI DEL PERSONALE SCOLASTICO
Nella nota prot. n. 17637 del 18/12/2014 dell’ARAN è scritto, con assoluta chiarezza, che se i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.
LEGGE 228/2012 SULLE FERIE DEI DOCENTI DURANTE PERIODO DELLE LEZIONI
La nota ARAN specifica che dal disposto delle due norme (art. 15 comma 2 secondo periodo e art. 13 comma 9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni), tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Mentre è utile spiegare che la legge di bilancio 2013 ovvero la legge 228/2012 art. 1 comma 54 si riferisce solamente alle ferie fruibili con l’art.13 del CCNL e in nessun modo abroga l’art.15 comma 2 e il suo ultimo periodo, come già evidentemente spiega l’ARAN quasi due anni dopo la legge 228/2012. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni e non solo tre come credono alcuni Ds.
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