Una Dirigente scolastica aveva negato i permessi retribuiti per motivi personali e generali ad un docente, in seguito al fatto che il docente aveva ignorato il diniego, usufruendo ugualmente del permesso, era stato sanzionato disciplinarmente dalla stessa Ds. Il Tribunale del lavoro di Velletri condanna la DS ed annulla i provvedimenti disciplinari.
La sentenza n.378/2019 del giudice del Tribunale del lavoro di Velletri, riguardante il caso di una Ds che aveva negato il permesso retribuito per motivi familiari o personali al docente ed aveva anche sanzionato lo stesso docente per avere usufruito ugualmente del permesso, nonostante il diniego della DS, ha visto condannare la Dirigente scolastica alle spese di lite e annullare tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati.
Nelle motivazioni il giudice del lavoro di Velletri spiega che l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, prevede ipotesi particolari di permessi e ferie, che, a differenza della norma, non richiedono autorizzazione.
In buona sostanza il giudice sottolinea che i giorni di ferie sono 3 più altri 6 fruiti come permessi e non come ferie, e che la loro fruizione non dipende dall’autorizzazione del Dirigente scolastico. Il giudice chiarisce, ancora una volta, che i permessi retribuiti dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola non sono soggetti all’autorizzazione del capo di Istituto.
Nella sentenza è scritto che per determinati giorni, i 3+6 previsti nel suddetto comma 2, le esigenze del lavoratore prevalgono sulle esigenze organizzative della scuola.
Il Tribunale di Velletri in composizione monocratica sottolinea che il docente, pur esplicitando le motivazioni della richiesta di permesso retribuito per motivi personali o familiari, può motivare in modo generico per tutelare la propria riservatezza.
Per i motivi suddetti, il giudice ha deciso di annullare, per l’evidente illegittimità, sia la sanzione disciplinare che l’accertamento di ingiustificata assenza dei giorni di permesso usufruiti dal docente nonostante la mancata autorizzazione della Dirigente scolastica.
La normativa di riferimento, per quanto riguarda i permessi retribuiti, è il Contratto collettivo nazionale della scuola. A tal riguardo l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, dispone per i docenti di ruolo il diritto a fruire tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, inoltre estende questo diritto, per gli stessi motivi, alla fruizione di sei giorni di ferie.
Nella norma è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
È utile leggere con attenzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, in cui si chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei tre giorni come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove.
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