Con un avviso del 3 aprile, avente ad oggetto “Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa e ripartizione del monte ore permessi sindacali retribuiti”, l’ARAN ha fornito importanti chiarimenti.
In particolare, per quanto riguarda il calcolo del monte ore, l’ARAN precisa che, al momento, per i comparti e le aree di contrattazione sono ancora vigenti i CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sottoscritti rispettivamente il 17 ottobre 2013 e il 5 maggio 2014.
Tali contratti, prevedono che “A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale”.
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Pertanto, nelle more della definizione dei nuovi contratti di ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2016-2018, le cui trattative sono state avviate, il monte ore dei permessi sindacali va ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sulla base dei vecchi comparti ed aree di contrattazione.
Solo all’entrata in vigore del nuovo CCNQ i soggetti rappresentativi nel triennio 2016 – 2018 potranno fruire, nei modi e limiti definiti nel contratto, delle prerogative sindacali citate.
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