Con la nota 5584 del 16 febbraio 2018 il Miur ha fornito indicazioni in merito all’utilizzo dei permessi per motivi sindacali da parte del personale scolastico per il periodo 1/9/2017-31/8/2018, alla luce delle novità introdotte dal CCNQ del 4/12/2017.
Ai dirigenti delle OO.SS. rappresentative, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, spettano permessi sindacali giornalieri ed orari retribuiti per:
- espletamento del loro mandato
- partecipazione a trattative sindacali
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
Tali permessi non possono superare bimestralmente, per ogni dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i 5 giorni lavorativi e in ogni caso i 12 giorni nel corso di tutto l’anno scolastico.
Della fruizione del permesso va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate i sede decentrata.
I dirigenti sindacali hanno anche diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a convegni o congressi di natura sindacale.
Per quanto riguardo i permessi spettanti alle RSU, i dirigenti scolastici sono invitati a determinare per il suddetto periodo il contingente annuo nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.