Il Miur ha diffuso la nota 33368 del 29/11/2018 con la quale ha fornito indicazioni in merito ai permessi spettanti per motivi sindacali.
In particolare, i dirigenti delle OO.SS. rappresentative, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per:
I permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico.
Il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017 prevede che i permessi sindacali, per l’espletamento del mandato possano essere utilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito, per il settore scolastico del comparto Istruzione e Ricerca, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica.
I dirigenti delle associazioni sindacali hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Per quanto riguarda le RSU, i permessi spettanti sono pari a 25 minuti e 30 secondi per dipennte in servizio con rapprto di lavoro a tempo indeterminato.
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