Il 15 novembre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle domande per chiedere di fruire dei permessi studio per il 2025.
Le cd. 150 ore concesse, su richiesta, ai lavoratori dipendenti per il diritto allo studio devono infatti essere fruite nell’arco dell’anno solare di riferimento.
Quindi, il 31 dicembre di ogni anno è il termine ultimo per utilizzare le ore richieste entro il 15 novembre dell’anno precedente.
Questo significa che la fine del 2024 rappresenta la scadenza per poter fruire dei permessi richiesti entro il 15 novembre 2023, per l’anno 2024.
Per il 2025 era dunque necessario presentare nuovamente domanda, entro metà novembre. Se la domanda è stata accolta, i nuovi permessi saranno validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Ricordiamo, in proposito, che sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi è opportuno visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.
Il personale che ha richiesto e ottenuto i permessi studio ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Lo precisa il CCNL 18 gennaio 2024, all’articolo 37 della Sezione Scuola.
Ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
I permessi sono concessi per la frequenza di:
Spettano inoltre per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.
In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
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