Le domande di permesso di diritto allo studio si possono inoltrare entro e non oltre il 15 novembre 2018, ed avranno validità dall’1 gennaio al 31 dicembre 2019.
La domanda la possono inoltrare, oltre i lavoratori a tempo indeterminato, anche i supplenti con contratto a tempo determinato. Nello specifico, per il personale assunto dopo il 15 novembre come supplente fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.
II CCNL del comparto Scuola non definisce un’apposita disciplina del diritto allo studio, ma richiama la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.
Tale norma prevede, per i permessi per diritto allo studio, una misura “massima” annua pari a 150 ore e una platea di beneficiari pari al 3% delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno.
Ne consegue che, se più soggetti chiedono un permesso per diritto allo studio per un numero di ore inferiori al massimale stabilito, ciò non comporta l’ampliamento della sua attribuzione essendo vincolante il limite percentuale dei beneficiari.
Il limite percentuale, infatti, va riferito al personale e non alle ore di permesso, le quali possono essere chieste e concesse anche in misura inferiore al massimo disponibile.
L’Aran ricorda che, in base alla formulazione della disciplina contenuta all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, cui il CCNL del comparto Scuola fa rinvio, si ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni.
Infatti ciò è rilevante, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi.
Pertanto, ad esempio, nel caso del dipendente che intenda frequentare due ore di lezione presso l’Università di appartenenza, in concomitanza con l’orario di lavoro, dovrà fruire non solo delle due ore di permesso, ma a queste dovrà ricomprendere anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni.
Infatti le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente.
Su questo tema si è espressa anche la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), secondo la quale i permessi in questione possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).”
Il permesso va riconosciuto anche agli studenti fuori corso, purché siano rispettate le priorità prescritte dalla disciplina dell’art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001, rileva ancora l’Aran.
Infine, un altro aspetto molto importante da segnalare a tal proposito, riguarda la fruizione del permesso studio per frequentare i corsi serali.
Su questo punto è bene evidenziare che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa. Quindi, ciò comporta che il dipendente potrà usufruire dei permessi di studio solo qualora la sua prestazione lavorativa viene svolta secondo un’articolazione oraria che coincida con lo svolgimento del corso.
Ad esempio, se un docente impegnato nei corsi serali della scuola volesse chiedere un permesso studio per seguire un corso, questo potrà essere valido.
La domanda per i permessi diritto allo studio può essere presentata da tutto il personale della scuola sia di ruolo che supplente.
I permessi, se accordati, saranno fruibili per un massimo di 150 ore (anche frazionabili tra più aspiranti). Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell’incarico.
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale. (DPR 395/1988).
Le modalità di fruizione, ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio), e le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del 15 novembre.
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