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Permessi studio (150 ore), per frequentare quali corsi sono concessi? Domande entro il 15 novembre

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Ai dipendenti della scuola, per la frequenza di corsi e la preparazione di esami, sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.

I permessi sono concessi, in particolare, per la frequenza di:

  • corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari
  • di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

Spettano inoltre per sostenere i relativi tirocini e/o esami.

Corsi frequentabili

La CISL Scuola propone un elenco dei corsi per i quali i permessi possono essere concessi:

  • Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili (per il personale docente di ogni ordine e grado);
  • Corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento, ex DM 249/2010) e corsi per il conseguimento dell’abilitazione di cui al DPCM 4.8.2023;
  • Corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di appartenenza (lauree, diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali – IeFP – e da C.F.P. regionali) (per il solo personale ATA);
  • Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (massimo seconda, oltre a quella già conseguita), laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale, compresi i corsi di laurea presso gli Istituti AFAM;
  • Corsi riconosciuti dal Ministero finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall’ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;
  • Corsi presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I. finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
  • Corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS);
  • Corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal Ministero, al conseguimento di un diploma di laurea mediante utilizzo della piattaforma “on line;
  • Corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal Ministero, (“master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma “on line“.

Come giustificare il permesso?

Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Regole nei Contratti regionali

Sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi è opportuno visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.

Quando fare domanda

Salvo indicazioni diverse da parte dell’USR territorialmente competente, le domande devono essere presentate entro il 15 novembre di ogni anno per i permessi da fruire nell’anno solare successivo.

Validità della domanda

La domanda, valevole per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, può essere presentata da tutti i lavoratori della scuola, compreso il personale supplente, per il quale ovviamente i permessi saranno rapportati alla durata dell’incarico.

Domande entro il 10 dicembre per chi è assunto dopo il 15 novembre

Normalmente, per il personale assunto dopo il 15 novembre con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.