Di permessi per motivi di studio si è occupata l’ARAN con Orientamento applicativo CIS126 del 17 febbraio 2025.
L’ARAN ha in particolare risposto a questa domanda:
I permessi retribuiti di cui all’art. 37 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, le c.d. 150 ore per frequentare corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale possono essere fruiti per la frequenza dei corsi di una università telematica, con lezioni erogate in modalità asincrona?
Il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, all’art.37, disciplina il diritto allo studio per il personale scolastico, stabilendo al comma 6 che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale.
L’art. 37 stabilisce, tra l’altro, la quantificazione dei permessi straordinari, nella misura massima di 150 ore annue individuali, la limitazione numerica dei beneficiari pari al 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno.
Il comma 2, in particolare, dispone che i permessi in questione “sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, …”.
Inoltre, il successivo comma 5 prevede che “il personale che fruisce dei permessi di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.”
Tanto premesso, con riguardo all’utilizzo delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, l’ARAN conferma l’orientamento giurisprudenziale espresso dal giudice di legittimità, Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e ribadito nella successiva sentenza n. 17128/2013 secondo cui per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio.
La Corte afferma che “i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari …”.
Analogamente si è anche espressa la Funzione Pubblica, con la circolare n. 12 del 2011.
Sulla base di queste premesse, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, l’ARAN condivide quanto affermato dalla Corte dei Conti Sicilia con la sentenza n. 171/2015 che, sull’argomento, evidenzia come il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi “solo nel caso in cui” provi “alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui” è “tenuto a svolgere la propria attività lavorativa”.
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