Ai dipendenti della scuola, per la frequenza di corsi e la preparazione di esami, sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
I permessi sono concessi, in particolare, per la frequenza di:
Spettano inoltre per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.
In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Il personale che ha richiesto e ottenuto i permessi studio ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale (CCNL 18 gennaio 2024, art, 37).
Sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi è opportuno visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.
Salvo indicazioni diverse da parte dell’USR territorialmente competente, le domande devono essere presentate entro il 15 novembre di ogni anno per i permessi da fruire nell’anno solare successivo.
La domanda, valevole per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, può essere presentata da tutti i lavoratori della scuola, compreso il personale supplente, per il quale ovviamente i permessi saranno rapportati alla durata dell’incarico.
Normalmente, per il personale assunto dopo il 15 novembre con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.
Il 31 dicembre 2024 è il termine ultimo per fruire dei permessi studio chi ha ottenuto l’autorizzazione per l’anno 2023. Per il 2024 dunque è necessario presentare nuovamente domanda, entro il 15 novembre.
Intervista alla segretaria generale della Flc-Cgil, Gianna Fracassi, a margine di un presidio organizzato il…
Nei giorni scorsi, in una intervista rilasciata a La Stampa, il ministro della Cultura Alessandro…
Con questa mozione, il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago (Va) intende…
I sindacati della scuola che non scioperano il 29 novembre stanno dando un segnale di…
La sindacalista della Gilda Insegnanti Antonietta Toraldo, che si occupa nello specifico della parte contrattuale…
Entro la fine del 2024, gli aspiranti docenti iscritti ai percorsi universitari accademici autorizzati dal…