Secondo l’Aran, salvo che i lavoratori non siano in grado di dimostrare che le giornate e gli orari dei corsi sono coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative e di presentare una certificazione che attesti che il dipendente può seguire le lezioni solo in quel determinato orario, i permessi non possono essere concessi agli iscritti a tali università, perché normalmente il lavoratore non sia tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti.
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