L’ARAN, con orientamento applicativo CIRU46, si è espressa in merito alla possibilità di ricomprendere nell’ambito dei permessi per diritto allo studio, pari a 150 ore individuali per ciascun anno, anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede delle lezioni.
In base alla formulazione della disciplina contenuta all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, cui il CCNL del comparto Scuola fa rinvio, l’Agenzia ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni.
Infatti ciò che rileva, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi. Pertanto, ad esempio, nel caso del dipendente che intenda frequentare due ore di lezione presso l’Università di appartenenza, in concomitanza con l’orario di lavoro, dovrà fruire non solo delle due ore di permesso, ma a queste dovrà ricomprendere anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni. Infatti le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente.
Peraltro, sulla rilevanza dell’elemento della necessaria collocazione delle lezioni nell’ambito dell’orario di lavoro, si è espressa anche la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), secondo la quale i permessi in questione possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).”
Di norma è il 15 novembre la scadenza per presentare domanda per l’anno solare successivo per i permessi per il diritto allo studio (150 ore). Tuttavia, alcuni Uffici scolastici potrebbero stabilire termini differenti. Ad esempio, per i permessi per l’anno 2022, in Toscana la scadenza è stata fissata al 10 novembre (nota, modello e contratto integrativo).
Sempre sui siti dei singoli Uffici scolastici regionali è possibile anche recuperare il modello da utilizzare per presentare la domanda.
Oltre alla scadenza, sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire anche le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi consigliamo di visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.
La domanda, valevole per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, può essere presentata da tutti i lavoratori della scuola, compreso il personale supplente, per il quale ovviamente i permessi saranno rapportati alla durata dell’incarico.
Normalmente, per il personale assunto dopo il 15 novembre con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.
Il 31 dicembre 2021 è il termine ultimo per fruire dei permessi studio chi ha ottenuto l’autorizzazione per l’anno 2021. Dopodiché sarà necessario presentare nuovamente domanda.
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