Una recente sentenza del tribunale di Nuoro condanna il Ministero dell’Istruzione, perché aveva preso le difese, di un dirigente scolastico che aveva negato i permessi studio ad una docente che stava svolgendo un corso specializzazione biennale in metodologie didattiche e pedagogiche.
Il giudice spiega che i giorni di permesso sono stati negati ingiustamente e stabilisce che tali permessi spettano anche se utilizzati a prepararsi per sostenere l’esame.
Il dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo dell’alta costa orientale sarda, non aveva concesso ad una docente, nell’anno scolastico 2019/2020, cinque giorni di permesso studio, adducendo come motivazione che tali permessi possono essere fruiti solamente in caso di partecipazione ad attività didattiche o ad esami che si svolgono in orario di lavoro, ma non possono essere fruiti in caso di attività di studio.
La docente, seguita sindacalmente dalla Gilda Insegnanti, fa esplicitamente notare che la norma pattizia del Contratto Regionale della Sardegna, riduce il monte ore da 150 ore a 80 ore, ma consente l’utilizzo di tali permessi anche per le attività di studio personale, svolte per prepararsi agli esami.
Il dirigente scolastico irremovibile, nega i cinque giorni di permesso e invita la docente a riprendere immediatamente servizio.
Il Dirigente scolastico ha sostenuto, sulla scorta della circolare ministeriale n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica e di una pronuncia della Cassazione (sentenza n. 10344/2008), che le ore di permesso “possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio”.
Il giudice spiega che le cose non stanno come asserisce il dirigente scolastico, ma che gli orientamenti amministrativi e/o giurisprudenziali richiamati dal Ds, pur validi in via generale, non si attagliano al caso di specie, poiché la materia dei permessi di studio è regolata, in Sardegna, oltre che dal CCNL 1998/2001 (il quale detta linee generali e ha efficacia su tutto il territorio nazionale), dalla contrattazione collettiva integrativa, decentrata e regionale (CCDR 8 novembre 2002), che sul punto non è mai stata modificata negli anni successivi e che prevede espressamente, all’art. 8, comma 3 bis, che una parte dei permessi per il diritto allo studio (80 ore all’anno, su un totale di complessive 150 ore) possa essere fruita non già per frequentare le lezioni, bensì per “attività di preparazione dirette al sostenimento degli esami, per le attività necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea e diplomi”.
Il giudice del lavoro di Nuoro, dispone che la docente, a cui è stato negato il permesso studio, ha diritto, ove sussistano tutti gli ulteriori presupposti previsti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva, a fruire, nella misura massima annuale di 80 ore (e fermo il limite generale di complessive 150 ore nel corso dell’anno) di permessi studio per attività dirette al sostenimento degli esami, nonché per le attività necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea e diplomi.
Il Ministero preso atto dell’errore del dirigente scolastico non ricorre in appello e quindi la sentenza diventa definitiva. Questa sentenza fa comprendere che una norma generale, richiamata non solo per la scuola ma per tutti i Ministeri della funzione pubblica, non rappresenta l’unica fonte di diritto, ci sono poi, proprio per il permesso allo studio, i contratti regionali della scuola che specificano anche come devono essere utilizzate le ore di permesso studio.
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