Con l’anno scolastico ormai iniziato, e molte supplenze assegnate in tutta Italia, non mancano i quesiti dei precari della scuola in merito ai propri diritti. Fra le domande più frequenti quelle riguardanti i permessi, quali sono quelli retribuiti e quali no.
Per quanto riguarda i permessi retribuiti, i precari della scuola hanno diritto a:
– tre giorni di permesso per lutto: coniuge, convivente o componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado
– 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina)
– 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini di primo grado (anche di II grado in particolari situazioni) con handicap in situazione di gravità (art. 33 Legge 104/92).
Tali permessi non riducono ferie e tredicesima. E’ consuetudine, utilizzare il permesso in giorni diversi della settimana.
Per quanto riguarda invece i permessi non retribuiti per il personale assunto a tempo determinato, possiamo suddividerli in:
– Sei giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per motivi personali e familiari. Si badi bene, che il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato.
– Otto giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per partecipazione a concorsi ed esami
Così come per il personale a tempo indeterminato, anche i supplenti hanno diritto a 150 ore di permesso per diritto allo studio.
Nello specifico, il permesso può essere richiesto per la partecipazione a:
• corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente;
• corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per
l’insegnamento su posti di sostegno;
• corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;
• corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.
Si ha diritto a 150 ore di permesso per anno solare. La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali, e quindi, occorre consultare anche il contratto decentrato regionale.
Il dirigente scolastico garantisce, ricorda anche la Flc Cgil, che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro per facilitare e favorire la partecipazione ad attività di studio e formazione, come riporta lart. 64 del CCNL 2006/2009, confermata dal nuovo CCNL.
La domanda è da indirizzare all’UST, per il tramite del capo d’Istituto, entro il 15 novembre di ogni anno, salvo diversa scadenza prevista a livello regionale.
Infine. è bene ricordare che i supplenti possono utilizzare anche i permessi brevi, ovvero possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina.
Il tetto massimo per anno scolastico è pari all’orario di servizio settimanale, quindi 36 ore per il personale ATA, invece per i docenti 18, 24 o 25.
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