Con l’anno scolastico ormai iniziato, e molte supplenze assegnate in tutta Italia, non mancano i quesiti dei precari della scuola in merito ai propri diritti. Fra le domande più frequenti quelle riguardanti i permessi, quali sono quelli retribuiti e quali no.
Per quanto riguarda i permessi retribuiti, i precari della scuola hanno diritto a:
– tre giorni di permesso per lutto: coniuge, convivente o componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado
– 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina)
– 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini di primo grado (anche di II grado in particolari situazioni) con handicap in situazione di gravità (art. 33 Legge 104/92).
Tali permessi non riducono ferie e tredicesima. E’ consuetudine, utilizzare il permesso in giorni diversi della settimana.
Per quanto riguarda invece i permessi non retribuiti per il personale assunto a tempo determinato, possiamo suddividerli in:
– Sei giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per motivi personali e familiari. Si badi bene, che il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato.
– Otto giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per partecipazione a concorsi ed esami
Così come per il personale a tempo indeterminato, anche i supplenti hanno diritto a 150 ore di permesso per diritto allo studio.
Nello specifico, il permesso può essere richiesto per la partecipazione a:
• corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente;
• corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per
l’insegnamento su posti di sostegno;
• corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;
• corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.
Si ha diritto a 150 ore di permesso per anno solare. La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali, e quindi, occorre consultare anche il contratto decentrato regionale.
Il dirigente scolastico garantisce, ricorda anche la Flc Cgil, che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro per facilitare e favorire la partecipazione ad attività di studio e formazione, come riporta lart. 64 del CCNL 2006/2009, confermata dal nuovo CCNL.
La domanda è da indirizzare all’UST, per il tramite del capo d’Istituto, entro il 15 novembre di ogni anno, salvo diversa scadenza prevista a livello regionale.
Infine. è bene ricordare che i supplenti possono utilizzare anche i permessi brevi, ovvero possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina.
Il tetto massimo per anno scolastico è pari all’orario di servizio settimanale, quindi 36 ore per il personale ATA, invece per i docenti 18, 24 o 25.
Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, in una lettera pubblica sul quotidiano Il Tempo, spiega di essere pronto…
Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…
"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…
I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…
È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…
Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…