Home Personale Permesso breve docenti e Ata: come funzionano e quali sono le regole

Permesso breve docenti e Ata: come funzionano e quali sono le regole

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I permessi brevi rappresentano un’opportunità preziosa per il personale scolastico, consentendo di gestire impegni personali senza la necessità di richiedere un’intera giornata di assenza.

Ecco come funziona la normativa che li regola e cosa prevede per docenti e personale ATA.

Permesso breve per i docenti: massimo due ore. La normativa prevede che, compatibilmente con le esigenze di servizio, i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato possano richiedere permessi brevi per esigenze personali. Questi permessi non devono superare la metà dell’orario giornaliero individuale e, per il personale docente, hanno un limite massimo di due ore per ogni singola richiesta. È importante sottolineare che i permessi brevi si riferiscono ad unità minime di ore di lezione.

In altre parole, i permessi brevi sono accessibili sia ai docenti di ruolo che a quelli precari, purché rispettino le regole previste dal contratto.

Permessi brevi per il personale ATA: massimo 36 ore l’anno. Per il personale ATA, i permessi brevi non possono superare le 36 ore complessive nell’arco dell’anno scolastico. Per i docenti, invece, il limite di ore di permesso breve corrisponde al proprio orario settimanale di insegnamento. Ad esempio, un docente con un orario settimanale di 18 ore non potrà richiedere più di 18 ore di permessi brevi all’anno. Per i docenti precari, il limite è proporzionale alle ore del loro contratto. Un docente con un incarico su uno spezzone di 12 ore, ad esempio, avrà a disposizione 12 ore di permesso breve.

Recupero delle ore. Il CCNL scuola 2006/2009 stabilisce che, entro i due mesi successivi all’uso del permesso, il dipendente deve recuperare le ore non lavorate. Il recupero per i docenti avviene principalmente attraverso supplenze o interventi didattici integrativi, prioritariamente nelle classi in cui avrebbero dovuto svolgere servizio. In mancanza di condizioni migliorative nel Contratto Integrativo d’Istituto, il dirigente scolastico può richiedere che il docente recuperi le ore in più giornate, anche nei giorni liberi settimanali.

Sanzioni in caso di mancato recupero. Se il dipendente non recupera le ore di permesso per cause a lui imputabili, l’amministrazione scolastica procederà a trattenere dalla busta paga una somma corrispondente alle ore non lavorate.