Una docente ci chiede se è legittimo da parte del Ds richiedere il recupero di alcune ore di permesso breve anche nel proprio giorno libero.
Di norma le ore di permesso breve usufruite da un docente possono essere recuperate anche durante il suo giorno libero. Invece non possono essere recuperate nel giorno libero del docente, se nel contratto integrativo di Istituto è espressamente prevista una norma che limiti tale recupero ai 60 giorni successivi con esclusione dei giorni liberi.
NORME CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DEI PERMESSI BREVI
Nell’art.16 del CCNL scuola 2006/2009 al comma 1 è scritto che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
Quindi è chiaro che il permesso breve non è un diritto, ma è soggetto alla valutazione del Ds che, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere o rifiutare tale richiesta. Infatti nel comma 5 dell’art.16 del CCNL è espressamente scritto che per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Nel comma 2 dello suddetto art.16 è specificato che per il personale Ata i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico, mentre per il personale docente il limite annuo corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
MODALITA’ DI RECUPERO DELLE ORE DI PERMESSO BREVE CONCESSE
Il comma 3 dell’art.16 del CCNL scuola dispone che entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Quindi appare chiaro che se non ci sono condizioni migliorative nel Contratto Integrativo di Istituto, il docente può essere obbligato dal Ds a recuperare il permesso breve anche nel giorno libero settimanale.
Infine nel comma 4 dell’art.16 del contratto collettivo nazionale della scuola spiega che nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.