Il 15 novembre, di norma, rappresenta la data entro cui il personale della scuola può produrre domanda per usufruire del permesso per il diritto allo studio.
Possono usufruire delle 150 ore, dietro presentazione di domanda al dirigente scolastico, il personale docente, educativo e ATA titolare di contratto a tempo indeterminato o determinato purché sia fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche.
Al fine di garantire il diritto allo studio, la norma prevede la concessione di permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore per anno solare. Nel caso in cui il contratto sia par-time, le ore di permesso, saranno calcolati in rapporto alle ore di servizio.
La possibilità di usufruire del diritto allo studio è legata alla frequenza per il conseguimento di titoli di studio in corsi:
• universitari e postuniversitari;
• di scuole d’istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute.
Fermo restante che le istituzioni siano abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
Il personale che ha richiesto e ottenuto il permesso di usufruire delle 150 ore, non può utilizzarle per lo studio delle discipline previste nei corsi suddetti.
Il personale interessato alla frequenza dei suddetti corsi per il conseguimento dei titoli, deve presentare, alla propria amministrazione, la certificazione dalla quale deve risultare l’iscrizione e la frequenza ai corsi e agli esami finali sostenuti.
Nel caso in cui l’interessato non dovesse presentare la certificazione attestante sia l’iscrizione, sia la frequenza sia gli esami finali, i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali.
Nella concessione dei suddetti permessi vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
• i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, non dovranno superare il tre per cento del totale del personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore;
• a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche, i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
• il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione.
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