Personale

Permesso per lutto: a chi spetta e cosa comporta

Come abbiamo visto, il nuovo contratto scuola, firmato dai sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola e Gilda, mantiene inalterata la disciplina riguardante i premessi retribuiti.
Compreso il permesso per lutto, purtroppo utilizzato spesso dal personale. Ecco cosa dice la normativa:

Quanti giorni di permesso

In base a quanto riporta il CCNL scuola 2016-2018 per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore. Pertanto, non essendoci le specifiche norme riguardanti i permessi retribuiti, restano in pieno vigore le norme previste dall’art.15 del CCNL scuola 2006/2009. E quindi, nello specifico, i lavoratori della scuola hanno diritto a 3 giorni di permesso per lutto in caso di perdita:

– del coniuge;

– di parenti di primo grado (genitori e figli)

– parenti di secondo grado (nonni, fratelli e nipoti)

– affini di primo grado (suoceri, nuore e generi)

– soggetto componente la famiglia anagrafica o di convivente stabile

E’ bene evidenziare che il diritto ai 3 giorni si riferisce ad ogni singolo evento luttuoso che dovesse avvenire nel corso dell’anno scolastico. Questo vuol dire che, se sfortunatamente il lavoratore dovesse subire più perdite nello stesso anno scolastico, ogni lutto varrà al dipendente 3 giorni di permesso. Tali giorni, possono essere fruiti anche in modo non continuativo.

L’ARAN ha affermato, a tal proposito che: L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.

Non discrezionalità del Ds

Resta pertanto inalterata anche la non discrezionalità del dirigente scolastico per tutti i permessi retribuiti: infatti, il preside non deve concedere i permessi al personale scolastico, ma prendere atto della richiesta e procedere alla sostituzione del dipendente in permesso. Quindi, si tratta di un diritto del dipendente e non di concessione del preside.

Fabrizio De Angelis

Articoli recenti

Supplenze tra due periodi interrotti da sospensione delle lezioni: quando spetta la conferma e quando la proroga del contratto

Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a…

19/11/2024

L’erede al trono di Norvegia arrestato per stupro: né patriarca né straniero

Se il patriarcato non c’entra, ma c’entra il fenomeno degli stranieri che stanno arrivando in…

19/11/2024

Assenze del docente cavallo con il fine settimana, cosa c’è da sapere e vediamo quando la domenica va computata e quando invece no

Un nostro affezionato lettore, docente in un Istituto Comprensivo in cui vige la settimana corta,…

19/11/2024

Censure scuola, in Florida i genitori fanno rimuovere i libri: in tre anni banditi 4.561 testi come “Arancia Meccanica” e “1984”

Ancora censure nelle scuole degli Stati Uniti : in Florida sono tantissimi i libri che…

19/11/2024

Concorso docenti 2024, bando e requisiti per partecipare

Ormai manca poco all'attesissima pubblicazione del prossimo bando del concorso docenti 2024. Come ha già…

19/11/2024

Amici, collaboratrice scolastica del liceo di un allievo scrive Maria De Filippi: “Forse non mi credi, ma ci speravo più di lui”

Nella puntata del daytime di oggi, 19 novembre, del talent show Amici, in onda su…

19/11/2024