Personale

Permesso per lutto, al personale della scuola spettano tre giorni

E’ necessario fare chiarezza sul fatto che con il nuovo contratto scuola la normativa sui permessi del personale della scuola non è affatto cambiata.

Ne consegue che i permessi retribuiti restano inalterati e a disposizione del personale scolastico. A tal proposito, riassumiamo la normativa di riferimento in merito ai permessi da usufruire in caso di lutto.

Il permesso per lutto: quando spetta

Come riporta il CCNL scuola 2016-2018 per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore. Ne consegue che non essendoci le specifiche norme riguardanti i permessi retribuiti, restano in pieno vigore le norme previste dall’art.15 del CCNL scuola 2006/2009.

Prima di tutto bisogna dire che i lavoratori della scuola hanno diritto a 3 giorni di permesso per lutto in caso di perdita:

– del coniuge;

– di parenti di primo grado (genitori e figli)

– parenti di secondo grado (nonni, fratelli e nipoti)

– affini di primo grado (suoceri, nuore e generi)

– soggetto componente la famiglia anagrafica o di convivente stabile

Spettano tre giorni per ogni singolo lutto

E’ necessario evidenziare un aspetto tutt’altro che secondario, ovvero che il diritto ai tre giorni si riferisce ad ogni singolo evento luttuoso che dovesse avvenire nel corso dell’anno scolastico.
Nella pratica ciò si traduce nel fatto che, se sfortunatamente il lavoratore dovesse subire più perdite nello stesso anno scolastico, ogni lutto varrà al dipendente 3 giorni di permesso. Tali giorni, possono essere fruiti anche in modo non continuativo.

Sul tema l’ARAN ha affermato che: “l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.

Il DS non può opporsi

Tuttavia è necessario “mettere i puntini sulle i”, visto che ci vengono segnalati ogni tanto alcuni episodi che vedono protagonisti, in negativo, i dirigenti scolastici.
Infatti, con la conferma in toto dell’istituto dei permessi del personale scolastico, resta  inalterata anche la non discrezionalità del dirigente scolastico per tutti i permessi retribuiti: il preside non deve concedere i permessi al personale scolastico, ma prendere atto della richiesta e procedere alla sostituzione del dipendente in permesso. Quindi, si tratta di un diritto del dipendente e non di concessione del preside. Purtroppo, non di rado, ci viene segnalato che alcuni dirigenti scolastici non rispettano tali semplici dettami presenti nel contratto nazionale di categoria.

Fabrizio De Angelis

Articoli recenti

Nel centenario di Danilo Dolci: nonviolenza, maieutica reciproca e l’immaginazione di un mondo più giusto

   Danilo Dolci nasceva cent'anni fa, il 28 giugno, a Sesana, che allora era italiana…

03/07/2024

Dispersione scolastica, gli anni più rischio terza media e primo superiore: perché i docenti tutor non arrivano? Il nostro direttore replica al Ministero

Nel ringraziare la dottoressa Carmela Palumbo, capo dipartimento del MIM, per le precisazioni inviate in…

02/07/2024

La formazione sul sostegno deve essere erogata dalle Università. Risposta alla Latini

Relativamente all’intervista rilasciata dalla Deputata Giorgia Latini, noi docenti precari di sostegno ci sentiamo di…

02/07/2024

Il docente non può pranzare scuola e a nessuno gliene importa…

Nel ringraziare La Tecnica della Scuola per l'interesse mostrato nella causa in questione, (vedasi https://www.tecnicadellascuola.it/settimana-corta-a-scuola-senza-buoni-pasto-e-a-discapito-dei-docenti),…

02/07/2024

Un calcolo matematico spiega perché i maschi non possono allattare

Non scherzate con la matematica: più si conosce, più si approfondisce e più ci si…

02/07/2024

Precari scuola, conviene richiedere la NASpI entro 8 giorni dalla scadenza del contratto

I docenti e ATA con contratto scaduto il 30 giugno possono presentare domanda di NASpI,…

02/07/2024