Bisogna chiarire sul fatto che con il nuovo contratto scuola la normativa sui permessi del personale della scuola non è affatto cambiata.
Ne consegue che tutti i permessi retribuiti restano inalterati e a disposizione del personale scolastico.
Fra questi, anche i permessi per lutto, e, per rispondere ad un nostro lettore, proviamo a riportare i punti chiave della normativa sul tema.
Richiesta permesso per lutto: ecco quando spetta
Prima di tutto evidenziamo quello che è riportato nel CCNL scuola 2016-2018: per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore. Ne consegue che non essendoci le specifiche norme riguardanti i permessi retribuiti, restano in pieno vigore le norme previste dall’art.15 del CCNL scuola 2006/2009.
Prima di tutto bisogna affermare che i lavoratori della scuola hanno diritto a tre giorni di permesso per lutto in caso di perdita:
– del coniuge;
– di parenti di primo grado (genitori e figli)
– parenti di secondo grado (nonni, fratelli e nipoti)
– affini di primo grado (suoceri, nuore e generi)
– soggetto componente la famiglia anagrafica o di convivente stabile
Permessi per lutto: spettano tre giorni per ogni singolo lutto
Inoltre, bisogna chiarire che un aspetto tutt’altro che secondario, ovvero che il diritto ai tre giorni si riferisce ad ogni singolo evento luttuoso che dovesse avvenire nel corso dell’anno scolastico.
Nella pratica ciò si traduce nel fatto che, se sfortunatamente il lavoratore dovesse subire più perdite nello stesso anno scolastico, ogni lutto varrà al dipendente tre giorni di permesso. Tali giorni, possono essere fruiti anche in modo non continuativo.
Sul tema l’ARAN ha affermato che: “l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.
Permessi retribuiti: il DS non può opporsi
Tuttavia è necessario “mettere i puntini sulle i”, visto che ci vengono segnalati nel corso dell’anno alcuni episodi che vedono protagonisti, in negativo, i dirigenti scolastici.
Infatti, con la conferma in toto dell’istituto dei permessi del personale scolastico, resta inalterata anche la non discrezionalità del dirigente scolastico per tutti i permessi retribuiti: il preside non deve concedere i permessi al personale scolastico, ma prendere atto della richiesta e procedere alla sostituzione del dipendente in permesso. Quindi, si tratta di un diritto del dipendente e non di concessione del preside. Purtroppo, non di rado, ci viene segnalato che alcuni dirigenti scolastici non rispettano tali semplici dettami presenti nel contratto nazionale di categoria.
Per fortuna si tratta di episodi non diffusi, ma è bene ricordare che stiamo parlando di un diritto dei lavoratori