“Nella decisione in ordine alla chiesta fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari e per la fruizione, per le medesime ragioni, delle ferie, del personale docente a tempo indeterminato, nessuna discrezionalità è rimessa al Dirigente Scolastico in merito alla opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per le suddette particolari ipotesi. In tal senso al Dirigente non è consentita alcuna comparazione delle esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate, per cui il permesso richiesto sarà unicamente soggetto ad un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed alla idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda.
Allo stesso modo, nemmeno è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari “.
A tal proposito un utile approfondimento è fornito dalla sentenza del giudice del lavoro di Monza n.288/2011, che, avvalorando pienamente la tesi sindacale escludente ogni discrezionalità del dirigente scolastico nell’attribuzione dei permessi in parola , si aggiunge ad altre conformi decisioni della giurisprudenza di merito e di legittimità e alla nota dell’ARAN – Agenzia rappresentanza pubbliche amministrazioni – n.3989 del 16 .2.2011, in risposta a corrispondente quesito, in cui la stessa ” esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico , il quale nell’ambito della propria funzione … è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica, nonché alla gestione organizzativa della stessa”.
Home Archivio storico 1998-2013 Ordinamento Permesso retribuito per motivi personali e familiari: nessuna discrezionalità è rimessa al...