Alcune regioni hanno riaperto i termini per per la presentazione delle domande dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) relativi all’anno solare 2019. Si tratta di una deroga, segnala la Flc Cgil, per permettere ad alcuni soggetti di rientrare fra i beneficiari dei permessi studio.
E’ importante evidenziare che il periodo di riferimento da utilizzare il permesso studio è quello settembre-dicembre 2019.
La scadenza entro cui inoltrare l’istanza, varia da regione a regione.
Nel frattempo, a novembre, dovranno essere presentate le domande per i permessi diritto allo studio per l’anno solare 2020.
Ne consegue che ai permessi studio 2019, nel periodo compreso settembre-dicembre, potranno partecipare i docenti che stanno frequentando il Tfa sostegno 2019, il ciclo di corsi per specializzarsi sul sostegno che dovranno concludersi entro febbraio 2020.
La domanda di permesso studio la possono inoltrare, oltre i lavoratori a tempo indeterminato, anche i supplenti con contratto a tempo determinato. Nello specifico, per il personale assunto dopo il 15 novembre come supplente fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.
II CCNL del comparto Scuola non definisce un’apposita disciplina del diritto allo studio, ma richiama la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.
Tale norma prevede, per i permessi per diritto allo studio, una misura “massima” annua pari a 150 ore e una platea di beneficiari pari al 3% delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno.
Ne consegue che, se più soggetti chiedono un permesso per diritto allo studio per un numero di ore inferiori al massimale stabilito, ciò non comporta l’ampliamento della sua attribuzione essendo vincolante il limite percentuale dei beneficiari.
Il limite percentuale, infatti, va riferito al personale e non alle ore di permesso, le quali possono essere chieste e concesse anche in misura inferiore al massimo disponibile.
L’Aran ricorda che, in base alla formulazione della disciplina contenuta all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, cui il CCNL del comparto Scuola fa rinvio, si ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni.
Infatti ciò è rilevante, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi.
Pertanto, ad esempio, nel caso del docente che frequenta il Tfa sostegno 2019, in concomitanza con l’orario di lavoro, dovrà fruire non solo delle due ore di permesso, ma a queste dovrà ricomprendere anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni.
Infatti le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente.
Su questo tema si è espressa anche la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), secondo la quale i permessi in questione possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).”
Le modalità di fruizione, ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio), e le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del 15 novembre.
Di seguito un modello di domanda per fruire dei permessi studio.
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