Se per circa trecento scuole italiane all’estero ed alcune migliaia di corsi di lingua italiana che si rivolgono ad una utenza di quasi mezzo milione di studenti, il nostro Parlamento non ha ancora messo in atto un autentico processo riformatore, atteso da trent’anni dalle nostre collettività nel mondo, sia la Camera che il Senato hanno, tuttavia impegnato diverse sedute per dibattere sulle modalità concorsuali per insegnare all’estero e sugli anni di permanenza concessi al suddetto personale (considerati alla stregua di un viaggio-premio e non anni di lavoro), intervenendo con drastiche modifiche proprio sulle norme contrattuali della scuola, le uniche che hanno garantito negli ultimi tre anni la puntuale assunzione in servizio dei docenti all’estero, all’avvio delle lezioni.
Per ciò che concerne, poi, i docenti, che ancora attendono di essere destinati all’estero, in base alle vigenti graduatorie, essi rischiano di vedere vanificate le loro aspettative, a partire dall’anno scolastico 2001/2002 con l’approvazione definitiva al Senato del provvedimento di iniziativa del Ministro degli Esteri, Dini. Infatti, con la definitiva approvazione del D.d.L. 4149, viene ripristinata la vecchia procedura concorsuale, con la sostituzione della prova scritta con un esame pratico-orale di lingua straniera e l’inserimento degli idonei in una graduatoria, aggiornabile ogni tre anni.
Allo stato attuale, la destinazione all’estero, relativa al personale della scuola in servizio con incarico a tempo indeterminato, è disciplinata, in quanto mobilità professionale, dal CCNL della scuola, che, a partire dal 1997, ha previsto per i docenti, dirigenti scolastici e personale ATA, che aspirano ad una destinazione all’estero, l’inserimento in graduatorie permanenti, aggiornabili ogni triennio, dopo il superamento di una prova scritta di lingua straniera ed un colloquio.
L’idoneità conseguita nelle prove di accertamento, secondo le norme contrattuali, è valida per un periodo complessivo di nove anni dalla data del conseguimento, nel corso dei quali l’idoneo conserva il titolo di accesso alla graduatoria; questo al fine di consentire a coloro che non hanno avuto la possibilità di essere nominati nel primo triennio, di aggiornare il proprio punteggio, per ciò che concerne altri titoli successivamente ottenuti, nella graduatoria per i due trienni successivi.
Con queste procedure, concordate nel CCNL del comparto scuola e rafforzate con la sottoscrizione, il 24 febbraio u.s. all’ARAN, della sequenza contrattuale per il personale all’estero, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e SNALS, è stato garantito negli ultimi anni il ricambio di quasi tutto il personale e la puntuale destinazione all’estero all’avvio dell’anno scolastico. La richiesta al Governo, sulla base degli impegni assunti in sede contrattuale, del ritiro dell’articolo 9 del D.d.L, in sede di approvazione al Senato al fine di evitare la conseguente riapertura della contrattazione sulla mobilità professionale all’estero del personale della scuola, così come prevede il D.L.vo 29/93.
Al tempo stesso è urgente una legge quadro che eviti la suddivisione a “spezzatino”, dei vari strumenti (istituti di cultura, lettorati, scuole, corsi di lingua italiana) e ricomponga all’interno di una strategia complessiva gli obiettivi del nostro paese nel campo della diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo.
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