Personale ATA bistrattato e dimenticato

Non entro in merito alla deportazione o alla Shoah degli insegnanti, da sindacalista, ero e sono contrario alla riforma di Matteo, mi corre, però, l’obbligo di sottolineare che intorno al 12 c.m., a fronte del blocco delle assunzioni del personale Ata, tutti i “CERVELLI” sindacali, annunciarono l’inizio delle crociate e/o addirittura la ricerca del Santo Graal. Oggi più che mai è mia ferma convinzione che mai si è fatta una politica ATA, e, che, oggi più che mai il sindacato ha bisogno di rinnovarsi datosi che la credibilità è pari a zero. La mia soluzione, è semplice, io non conosco i toni grigi, che, ogni figura professionale Ata presenti disdetta alla sua O.S., datosi, che, per quanto concerne, le loro assunzioni tutto tace.

Mi preme, però, sottolineare un altro aspetto oscuro del comparto scuola, ovvero, nonostante il rullo di tamburi delle OO.SS. ad oggi nessun procedimento passato in giudicato ha sortito l’effetto tangibile del pagamento, tutto è rimast o carta straccia, il Miur è moroso, ma nessuno pensa ad eventuali pignoramenti.

La Corte di Giustizia Europea, con riferimento all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ha da ultimo ritenuto, e ribadito, che è contrario al diritto dell’Unione il “rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliaro, quando ci si trovi dinnanzi ad un blocco delle procedure concorsuali per l’assunzione, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo il risarcimento del danno subito a causa di un siffatto rinnovo.

La Corte, dopo aver chiarito che l’accordo quadro si applica a tutti i lavoratori, sia del pubblico impiego che privato e in ogni settore di attività, evidenzia come l’accordo quadro al fine di prevenire abusi impone agli Stati memb ri che il ricorso ad una successione di contratto a tempo determinato sia disposto almeno da una delle seguenti misure, l’indicazione delle ragioni obiettive che giustificano il rinnovo dei contratti ovvero la determinazione della durata massima totale dei contratti o del numero dei loro rinnovi. Gli Stati membri, inoltre, devono garantire il rispetto dell’accordo, prevedendo una misura sanzionatoria proporzionata, effettiva e dissuasiva. La misura sanzionatoria, pertanto, è lo snodo cruciale nei rapporti tra la legislazione italiana e quella europea, il crocevia per la legittimità, o meno, della successione dei contratti a tempo determinato.

Ciò posto, con particolare riguardo all’impiego pubblico, nel nostro ordinamento vige il principio per cui, ln ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indetermin ato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, art. 36 co. V D.Lgs. 165/2001.

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