Il Tribunale di Torino, a seguito di ricorso patrocinato dall’ufficio legale della FLC CGIL Torino, ha riconosciuto il diritto al completamento d’orario ad un lavoratore Ata di ruolo che aveva sottoscritto un contratto fino al 30 giugno come docente su spezzone orario inferiore alle 18 ore settimanali.
La sentenza del 15 settembre 2015 ha infatti ricordato che “l’art. 59 del CCNL Scuola va interpretato nel senso che, in ipotesi di pluralità di contratti a termine stipulati dal dipendente Ata, è sufficiente che il primo contratto abbia durata annuale, essendo irrilevante la durata dei successivi contratti a termine eventualmente conclusi”.
Come sottolineato dalla Flc Cgil, il CCNL prevede la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato sia in un profilo Ata diverso, sia come docente. La condizione per poterlo fare è che la durata del contratto sia “non inferiore ad un anno”, quindi o fino al 31 agosto oppure fino al 30 giugno.
Il Tribunale ha, in pratica, riconosciuto che, fermo restando il vincolo previsto dal CCNL, vale a dire che il contratto stipulato, ancorché su spezzone, sia per tutto l’anno, si ha comunque diritto a stipulare successivi contratti, anche brevi, considerato che, sottoscrivendo il primo contratto, il lavoratore ha assunto lo status di supplente, al quale spettano alcuni diritti, tra anche cui quello previsto dall’art. 40, comma 7, del CCNL, cioè il completamento d’orario.
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