In occasione del rinnovo delle GRADUATORIE ATA DI TERZA FASCIA si ripropone il problema del personale di ruolo ATA che intende avvalersi dell’art. 59 del CCNL- SCUOLA
(ART.59 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO)
1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal
presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali).
Il rinnovo delle predette graduatorie non avviene mai nei termini stabiliti e le Istituzione Scolastiche all’inizio del nuovo triennio si ritrovano a dover convocare dalle vecchie graduatorie d’istituto ATA nelle more di quelle nuove e con nomine fino all’avente diritto.
E qui sorge la VEXATA QUESTIO sul diritto del personale di ruolo ATA di potersi avvalere o no dell’ ART. 59, dal momento che l’art. 59 pone come condizione, per esercitare il diritto, la durata del contratto non inferiore ad un anno nell’evidente spirito di garantire la continuità e l’integrità dell’anno scolastico. Si sono formati nel tempo due orientamenti:
negazione al personale di ruolo del diritto di potersi avvalere del dell’art.59, visto che il contratto fino all’avente diritto si configura come supplenza breve;
riconoscimento al personale di ruolo del diritto di potersi avvalere dell’art.59, visto che la natura del posto sul quale è stipulato il contratto fino all’avente diritto, non è inferiore ad un anno.
Il MIUR agli inizi di ogni triennio, pubblicando apposita NOTA, ha dato la possibilità al personale di ruolo d potersi avvalere dell’art.59, riconoscendo di fatto la validità del secondo orientamento e assicurando il principio della continuità dell’anno scolastico, il quale in assenza delle NUOVE GRADUATORIE non potrebbe essere garantito.
Il parere n.202898 della RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, pubblicato il 13/11/2017(”In definitiva, tenuto conto dei recenti orientamenti della magistratura contabile, in funzione di controllo, e delle esigenze di razionalizzazione delle attività amministrative e della spesa pubblica, si ritiene non possa condividersi l’orientamento secondo il quale, per la stipula dei contratti a tempo determinato fino all’avente titolo, possa individuarsi anche il personale scolastico di ruolo.” ) ha di fatto bocciato
l’orientamento adottato dal MIUR, non riconoscendo la possibilità di visto ai contratti degli art. 59.
Si spera che il MIUR non faccia proprio il parere della RGS DELLO STATO, anche perché il citato parere pare riferirsi ad situazione da venire, ma non ad una situazione di fatto come quella che si trova attualmente ad affrontare il MIUR sottolineando la stessa RGS LE CONSEGUENZE DI UN’EVENTUALE REVOCA DI CONTRATTI FINO ALL’AVENTE DIRITTO.
In occasione del rinnovo del CCNL COMPARTO SCUOLA sarebbe opportuno ripensare l’articolo 59 e risolvere la questione tanto dibattuta in questi anni sulla condizione della durata del contratto per potersi avvalere del diritto di aspettativa per altro incarico nella stessa amministrazione.
Non si può negare che il principio dell’integrità e continuità dell’anno scolastico debba essere salvaguardato, evitando un andirivieni di personale nelle Istituzioni Scolastiche coinvolte nelle nomine del personale di ruolo e dei loro sostituti .
Non si può negare neanche il diritto alla progressione di carriera verticale del personale di ruolo, che pure è nello spirito dell’art. 59, il quale non deve essere penalizzato dai ritardi, più o meno giustificati, della burocrazia.
Sembra una possibile soluzione per il futuro configurare UN’ASPETTATIVA DAI CONFINI PIU’ AMPI cioè a dire che all’aspirante art. 59 potrebbe essere riconosciuto il diritto di chiedere aspettativa senza assegni, della durata non inferiore ad un anno anche per disponibilità a supplenze sia brevi sia annuali senza possibilità di rientro per il tempo richiesto, salvaguardando sia il principio della continuità dell’anno scolastico che quello dell’art. 59 e garantendo un’amministrazione più razionale.
In definitiva si spera per il futuro che due ministeri come il MIUR e il MEF non operino su strade opposte ,dimentichi che dietro i pareri e le decisioni ci sono persone che investono in sogni ed energie per il loro futuro.
di Giovanni Micillo
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