Una recente sentenza della Corte europea dei diritti umani riconosce le ragioni dei lavoratori Ata della scuola transitati dagli enti locali allo Stato. Riconoscimento, peraltro, già sancito dalla giurisprudenza italiana prima che il Governo cancellasse per legge le anzianità pregresse.
La vicenda delle anzianità negate a questo personale, iniziata nel 1999, è costellata da una serie di sentenze a loro favore pronunciate nei vari gradi di giudizio; ma gli effetti erano stati annullati dal comma 218 della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006) che, con un’interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge n. 124/1999 (che regolava il passaggio dagli enti locali allo Stato, garantendo ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità e l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti), con effetto retroattivo, negava le anzianità maturate.
Adesso, con la sentenza del 7 giugno scorso la Corte europea, alla quale si è rivolto un nutrito gruppo di lavoratori, ha rigettato tutti gli argomenti dello Stato italiano a propria difesa, chiedendo di risolvere la questione.
“E le sentenze di questa Corte sono vincolanti per gli Stati dell’Unione”, sottolinea la Flc Cgil, che ha subito inviato una lettera al presidente del Consiglio, ai ministri interessati, ai capi gruppo di Camera e Senato, invitandoli “a trovare rapidamente una soluzione, anche in sede negoziale con i sindacati”.