Le regole per la fruizione delle ferie per il personale scolastico sono contenute nel CCNL Scuola 2006-2009 all’art. 13 per il personale con contratto a tempo indeterminato e all’art. 19 per i contratti a tempo determinato.
Per il personale ATA, nello specifico, l’ARAN ha pubblicato recentemente un orientamento applicativo che fa chiarezza sulle modalità di fruizione nel periodo estivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL Scuola del 29.11.2007, la scuola è tenuta ad imporre al personale ATA la fruizione nel periodo 1 luglio-31 agosto di “almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo” oppure può accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori, come per esempio tutti i venerdì e lunedì dei mesi di luglio e agosto?
In merito alla modalità di fruizione delle ferie del personale ATA, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 stabilisce che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionarie le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1luglio-31 agosto.”
Dalla disposizione contrattuale in esame si evince che:
a) occorre programmare dei turni per il godimento delle ferie;
b) nella programmazione di tali turni il dirigente scolastico deve garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1 luglio – 31 agosto;
c) il dipendente può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi;
d) le decisioni in merito alla possibilità di accogliere la richiesta di frazionamento vengono assunte dal dirigente scolastico che, nella sua valutazione, dovrà principalmente tener conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio.
Pertanto, il dirigente scolastico, nel pianificare le ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio – 31 agosto. Al contrario, il datore di lavoro – in assenza di una tale richiesta – non può non garantirli.
Si ritiene, comunque, che la fruizione dei 15 gg anche in modo frazionato debba avvenire preferibilmente nel periodo 1 luglio-31 agosto, tenendo conto, comunque, delle esigenze di servizio, del rispetto dei turni prestabiliti e del fatto che agli altri dipendenti deve, comunque, essere garantita la fruizione continuativa dei 15 giorni di ferie.
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