Che differenza c’è tra la mobilità territoriale e quella professionale in riferimento al personale Ata? Se ne parla in modo particolare in questi giorni, partire dal 29 marzo 2021, data di pubblicazione delle ordinanze ministeriali sulla mobilità 2021.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 29 marzo 2021 e il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2021. Quanto alle successive operazioni, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 21 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata all’11 giugno 2021.
Per mobilità territoriale si intende la domanda di trasferimento da un territorio a un altro, che può riguardare un cambio di Comune o di Provincia.
Nel caso del personale Ata, la domanda di trasferimento nello stesso Comune viene definita mobilità territoriale comunale; si chiama mobilità territoriale intercomunale quella che riguarda trasferimenti tra Comuni diversi della stessa provincia; e mobilità territoriale interprovinciale la domanda di trasferimento tra province diverse.
Secondo la scheda N.9/2021 di Cisl scuola, ecco chi può partecipare alla mobilità territoriale sulla base dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione:
Inoltre, la scheda puntualizza:
I trasferimenti sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta riorganizzati nei CPIA vengono disposti soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole. I DSGA per acquisire la titolarità del CPIA devono indicare il relativo codice puntuale.
I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. È possibile chiedere, avendone i titoli, più aree professionali fino a un massimo di 4 (art. 49, comma 1 del CCNI).
La mobilità professionale riguarda invece il cambio di ruolo/profilo. Può richiedere un passaggio di ruolo il personale ATA a tempo indeterminato in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al nuovo profilo, nelle scuole della Provincia di titolarità e/o in altra Provincia (coincidente
con quella eventualmente richiesta per il trasferimento), per un massimo di 3 candidature (3 profili), purché nell’ambito della stessa area funzionale.
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